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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34553/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per furto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 25 marzo 2025, che aveva confermato la condanna per furto. I primi due motivi censuravano la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze meramente fattuali e generiche, perché non accompagnate da una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata; ha inoltre reputato manifestamente infondate le censure sulla valutazione della persona offesa, richiamando il principio per cui tali dichiarazioni possono, se adeguatamente vagliate nella credibilità soggettiva e nell'attendibilità intrinseca, fondare da sole l'affermazione di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato solo indirettamente attraverso la qualificazione del fatto come furto; non viene sviluppata alcuna questione interpretativa sulla fattispecie incriminatrice.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte valorizza il principio secondo cui il ricorso non può risolversi in mere doglianze in fatto e richiede una critica analitica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 192 c.p.p.

    La decisione richiama, in sostanza, il tema della valutazione della prova dichiarativa, affermando che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità se vagliate con maggiore rigore quanto a credibilità e attendibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in mere contestazioni di fatto e non svolgono una critica specifica e analitica delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole sostenere una condanna, purché il giudice verifichi in modo motivato la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • La valutazione della testimonianza della persona offesa richiede un controllo più penetrante e rigoroso rispetto a quello normalmente richiesto per i testimoni, ma non impone necessariamente riscontri esterni se la motivazione dia conto della coerenza e assenza di incertezze del narrato.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito dia conto, con argomentazione logica e non illogica, della coerenza delle dichiarazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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