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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09993/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificate in 285 giorni, deducendo di non aver potuto fruire di periodi continuativi di ferie nel lungo periodo di servizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva respinta ritenendo provato il mancato godimento continuativo delle ferie, ma non anche un diniego del datore di lavoro motivato da esigenze di servizio, né una formale richiesta di ferie seguita da rifiuto. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che, secondo la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, mediante invito a goderne e avviso della perdita del diritto in caso di mancata fruizione; pertanto sarebbe stato il comune a dover provare il rifiuto del lavoratore o comunque l'avvenuta attivazione datoriale, e non il lavoratore a dimostrare richiesta e diniego.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile l'atto depositato dal comune intimato per mancato deposito di un controricorso ammissibile nel rito camerale, e ha poi accolto il ricorso del lavoratore. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Messina perché non conforme ai principi in tema di ferie annuali retribuite e onere della prova: la Corte territoriale aveva erroneamente posto a carico del lavoratore la prova della richiesta di ferie e del diniego dell'amministrazione, mentre era il datore di lavoro a dover provare di aver adempiuto all'obbligo di consentire la fruizione delle ferie, invitando il dipendente a goderne e avvisandolo che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2109 c.c.

    disciplina il diritto alle ferie annuali retribuite; la Corte lo legge in combinazione con i principi eurounitari nel senso che il datore di lavoro ha l'obbligo di consentirne la fruizione e non può farne derivare la perdita automatica senza aver posto il lavoratore in condizione di esercitare il diritto.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava sul datore di lavoro quanto all'adempimento dell'obbligo di consentire le ferie e all'avvenuto avviso al lavoratore della possibile perdita del diritto.

  • art. 36 Cost.

    tutela il diritto fondamentale del lavoratore al riposo annuale retribuito, con correlato diritto all'indennità sostitutiva in caso di ferie non godute al termine del rapporto, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola il procedimento camerale in cassazione; la Corte ne ricava la preclusione per l'attività difensiva dell'intimato in assenza di un controricorso ammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    la mancata osservanza dei requisiti e del termine per il controricorso comporta l'inammissibilità anche delle memorie della parte intimata nel procedimento camerale.

  • art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE

    impedisce la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alla relativa indennità sostitutiva senza previa verifica che il lavoratore sia stato messo in condizione di fruire effettivamente delle ferie.

Massime di principio

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore; la sua perdita e la perdita dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto non possono essere presunte, ma richiedono la prova che il datore abbia effettivamente consentito la fruizione delle ferie.
  • L'onere probatorio incombe sul datore di lavoro, che deve dimostrare di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie, anche formalmente se necessario, e di averlo avvisato in modo adeguato e tempestivo che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto.
  • La perdita del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva non può discendere automaticamente dalla sola mancata richiesta del lavoratore quando non risulti provato un potere di autodeterminazione incondizionata sulle ferie; in tal caso è decisivo l'adempimento dell'obbligo datoriale di attivazione.
  • Per i lavoratori che non abbiano pieno potere di autodisciplina delle ferie, la mancata fruizione non esclude di per sé il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore provi di aver posto il dipendente in condizione di esercitarlo e, eventualmente, che specifiche esigenze organizzative abbiano reso impossibile la fruizione nei limiti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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