Cassazione Penale, Sentenza n. 7824/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava o rideterminava condanne per: capo 1) associazione per delinquere finalizzata a truffe (art. 416 c.p.); capo 2) bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale (ai sensi della disciplina fallimentare) e vari capi di truffa. Bergese ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione: mancata risposta alle censure d'appello, illegittima inferenza automatica fra reati-fine (truffe) e responsabilità per bancarotta come amministratore di fatto, e soprattutto decorso della prescrizione del reato associativo (connesso al fallimento della società). Ha inoltre sostenuto che i beni distratti non facevano parte del compendio aziendale ma del patrimonio personale degli autori delle truffe. Petrollini ha dedotto violazioni delle norme fallimentari (artt. 216, 219, 223 legge fall.), carenza probatoria sul dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, assenza di distrazioni provate e sproporzione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso di Bergese parzialmente fondato e quello di Petrollini inammissibile. Per Bergese la Corte ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna relativamente al reato associativo (art. 416 c.p.) perché estinto per prescrizione: il reato è stato fatto cessare con il fallimento della società (01/06/2011) e, considerata la sospensione dei termini processuali, la prescrizione è maturata il 29/06/2019; è stata eliminata la pena corrispondente (titolo di continuazione) pari a anni 1 e mesi 6 di reclusione. Sui restanti motivi del ricorso di Bergese la Corte ha dichiarato l'inammissibilità. Il ricorso di Petrollini è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato la valutazione di merito che ritiene provata la condotta distrattiva e la mancata tenuta della documentazione contabile, ha ritenuto infondate/le generiche le doglianze difensive e ha rigettato le censure sulla sproporzione delle pene accessorie. Conseguentemente Petrollini è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di associazione per delinquere è stato ritenuto estinto per prescrizione poiché la permanenza del sodalizio si è ritenuta cessata con il fallimento della società; tale estinzione ha giustificato l'annullamento senza rinvio della condanna per questo capo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il principio secondo cui, in presenza di causa di estinzione del reato, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio se non sussistono elementi che impongano un accertamento ulteriore; la Cassazione ha ritenuto qui applicabile tale principio per evitare il rinvio.
Rilevato in motivi di ricorso (prescrizione) e valutato nel calcolo dei termini: la Corte ha assunto che la prescrizione del reato associativo era maturata dopo la sospensione processuale indicata.
artt. 216, 219, 223 legge fallimentare
Applicati nella valutazione della bancarotta: la Corte conferma che i beni entrati nella sfera di disponibilità della società, anche se ottenuti mediante truffa, rientrano nel patrimonio del fallito ai fini della bancarotta (art. 216) e che la mancata tenuta delle scritture rende configurabile la bancarotta documentale.
Richiamati in ordine alla disciplina sulla discussione orale e sulle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (mancata richiesta di discussione orale dalle parti).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di ammissibilità dei motivi nuovi e dei motivi aggiunti depositati in Cassazione; la Corte ha valutato i nuovi motivi nei limiti consentiti e ne ha dichiarato l'inammissibilità quando non conformi.
Massime di principio
- La prescrizione di un reato associativo legato all'attività di una società può essere fatta decorrere dalla data in cui il sodalizio ha cessato la sua funzione (es. fallimento della società) quando la continuità dell'attività criminosa è riconducibile centralmente alla vita dell'ente.
- Se in sede di legittimità sorge una causa di estinzione del reato, la Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quando la declaratoria di estinzione sia una constatazione che non richiede approfondimenti probatori ulteriori.
- In tema di reati fallimentari, i beni entrati nella sfera di disponibilità del fallito sono rilevanti indipendentemente dalla loro origine lecita o illecita: beni ottenuti mediante truffa possono concorrere a configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- L'amministratore di fatto può essere ritenuto soggetto agli stessi doveri e responsabilità penali dell'amministratore di diritto, anche con riferimento alla bancarotta documentale, specie quando la società è stata usata come "schermo" o strumento per una condotta fraudolenta.
- I motivi di ricorso generici o non sufficientemente specifici rispetto al nucleo decisorio della sentenza di merito sono spesso dichiarati inammissibili; il gravame deve indicare puntualmente i profili di illegittimità alla luce della motivazione impugnata.
- La contestazione della sproporzione delle pene accessorie richiede specifica devoluzione al giudice d'appello e motivazione puntuale; deduzioni generiche in Cassazione sono normalmente inammissibili o inefficaci.
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