Cassazione Penale, Sentenza n. 24003/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto il ricorso avverso la convalida del sequestro probatorio di sostanza stupefacente (risultata positiva al narcotest per cannabis). Il PM aveva ipotizzato la detenzione ai fini di spaccio e aveva motivato il mantenimento del sequestro come necessario per l'accertamento tecnico (natura, peso, grado di purezza) ex art. 73 DPR 309/90. La difesa ha denunciato la presunta carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza impugnata e ha contestato la legittimità della possibilità per il Tribunale di integrare o esplicitare le esigenze probatorie indicate dal PM, lamentando che fosse stato indicato solo il titolo di reato senza una concreta imputazione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure reali sia proponibile solo per violazione di legge e che non siano deducibili censure concernenti l'insufficienza o l'incompletezza della motivazione salvo il caso di "mancanza assoluta" di motivazione. Il Collegio ha condiviso la motivazione del Tribunale del riesame: non sussisteva una totale assenza di motivazione; era legittimo che il Tribunale chiarisse e sviluppasse la sintetica motivazione del PM (anche per relationem agli atti di polizia giudiziaria) e che, nella fase di convalida, sia sufficiente la indicazione del titolo del reato unitamente agli elementi contenuti negli atti di polizia giudiziaria. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma incriminatrice (studiata dal PM come titolo di reato) giustifica il sequestro probatorio per accertamenti tecnici sulla sostanza; il Tribunale ha ritenuto legittimo il mantenimento del sequestro per tali finalità.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale per il riesame in materia di misure reali è ammissibile solo per violazione di legge; ciò limita le censure proponibili in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Non tutte le questioni relative alla motivazione impugnata sono deducibili in cassazione: non sono ammissibili censure rivolte all'insufficienza o incompletezza della motivazione se non quando si tratti di mancanza assoluta.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Prescrive l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze; la Corte ha richiamato che l'assenza assoluta di motivazione può integrare violazione di legge, ma nel caso esaminato tale carenza non sussisteva.
Costituzione, art. 111, commi 6 e 7
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, valorizzato solo quando vi sia una reale mancanza della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la pronuncia di condanna a €3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze del tribunale per il riesame in materia di misure reali ammette solo censure per violazione di legge; non è il canale per criticare la motivazione come "insufficiente" salvo che vi sia una assoluta mancanza di motivazione.
- Per la convalida del sequestro probatorio è spesso sufficiente una motivazione sintetica del PM che rinvii agli atti di polizia giudiziaria quando questi contengano elementi idonei a identificare il reato, le cose sequestrate, le persone e le ragioni del vincolo.
- Il Tribunale del riesame può chiarire o sviluppare la motivazione del PM (integrare le esigenze probatorie) purché non inventi nuovi presupposti ma si limiti a spiegare le ragioni ostensive già emerse dagli atti.
- Nelle contestazioni difensive è strategico distinguere fra carenza 'relativa' (insufficienza/illogicità della motivazione) e carenza 'assoluta' (totale mancanza di motivazione): solo quest'ultima può configurare violazione di legge rilevante in cassazione.
- La presenza di elementi concreti nei verbali di polizia giudiziaria (quanto rinvenuto, collegamento con persone, modalità) rafforza la legittimità del sequestro probatorio anche se l'imputazione cautelare è formulata in termini sintetici (solo titolo di reato).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23946/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23948/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →