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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16614/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata la condanna già pronunciata nei confronti degli imputati per concorso in furto in abitazione aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di due imputati per concorso in furto in abitazione aggravato. Uno dei ricorrenti lamentava, in primo luogo, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del presente giudizio e altri fatti già definiti con precedente sentenza, sostenendo la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Con il secondo motivo contestava il vizio di motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto irrilevante, ai fini delle attenuanti generiche, il risarcimento del danno effettuato. L'altro ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e inosservanza di norme processuali in relazione ai criteri di cui agli artt. 133 e 62-bis c.p., censurando il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché dagli atti non emergeva alcun indice di un unico programma criminoso, essendo la reiterazione degli illeciti sintomatica solo di abitualità delinquenziale; ha inoltre ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo adeguato valorizzando la gravità delle modalità della condotta, la progettualità e la fuga per sottrarsi alle autorità, nonché la modestia del risarcimento rispetto al danno effettivo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto della condanna confermata

  • art. 625 c.p.

    richiamato per le aggravanti del furto

  • art. 61 c.p.

    richiamato quale aggravante comune contestata

  • art. 81, comma 2, c.p.

    invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della continuazione, negato per mancanza di un medesimo disegno criminoso

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in modo ritenuto improprio dalla Corte, perché presuppone un unicum programmatico non emerso dagli atti

  • art. 133 c.p.

    richiamato ai fini della valutazione della pena e delle attenuanti generiche

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 624-bis, 625, nn. 2 e 5, e 61, n. 7, c.p.

    complesso normativo a fondamento della qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione aggravato

Massime di principio

  • La continuazione tra più reati richiede la prova di un medesimo disegno criminoso originario; la mera ripetizione di analoghi illeciti, anche a distanza temporale ravvicinata, è di regola indice di abitualità criminosa e non basta per applicare l'art. 81, comma 2, c.p.
  • In sede di legittimità è manifestamente infondata la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli atti al giudizio di merito sulla continuazione, quando la doglianza non evidenzi una reale violazione di legge ma solo una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi, come la gravità delle modalità esecutive, la progettualità e il comportamento successivo dell'imputato; non è necessario confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
  • La condotta riparatoria può assumere rilievo positivo ai fini delle attenuanti generiche solo se concreta e significativa, in rapporto al danno causato; un ristoro irrisorio, percepito come strumentale al conseguimento di un beneficio, può essere correttamente ritenuto privo di reale valenza sintomatica di resipiscenza.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

Testo integrale

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