Cassazione Penale, Sentenza n. 13354/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso sentenza di condanna, pronunciata in giudizio abbreviato per guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche (art. 186 cod. strada), con applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il difensore ha dedotto omessa motivazione e errata applicazione della legge penale per non avere il giudice valutato e pronunciato sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (sospensione/dispensa o disciplina attenuante speciale richiesta dalla difesa) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con richiamo al comportamento processuale dell'imputato durante i controlli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la conversione dell'appello in ricorso da parte della Corte territoriale alla luce dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella versione resa assoluta dalle modifiche legislative; ha richiamato il principio per cui le sentenze che applicano la sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili. Inoltre la Corte ha escluso la legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'impugnazione in Cassazione, perché non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, con conseguente inammissibilità per vizio formale insanabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol; sulla base delle verifiche strumentali (etilometro) l'imputato è stato ritenuto penalmente responsabile.
sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita
La disposizione, così come modificata dal d.lgs. 150/2022 (e precedentemente dal d.lgs. 11/2018), rende inappellabili le sentenze che hanno esclusivamente irrogato ammenda o pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; ciò legittima la conversione dell'appello in ricorso e impedisce l'esercizio dell'appello ordinario contro tali sentenze.
Norma richiamata dalla difesa come possibile fondamento di una misura favorevole o di valutazione attenuante; la Corte ha rilevato che la doglianza circa la mancata decisione su tale istanza non ha potuto produrre l'impugnazione efficace a causa dell'inappellabilità della sentenza e del vizio di rappresentanza tecnica in Cassazione.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017 n. 103
Le modifiche introducono l'obbligo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale per il patrocinio in Cassazione; la mancanza di tale iscrizione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Intervento legislativo che ha reso espressa e tassativa l'inappellabilità delle sentenze con sola ammenda o sola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, confermando la portata limitativa del rimedio dell'appello in tali fattispecie.
Massime di principio
- Le sentenze che applicano esclusivamente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3; l'opposizione deve dunque valutare altri rimedi processuali se esistenti.
- La conversione di un atto d'appello in ricorso per cassazione non esonera dal rispetto dei requisiti formali e di legittimazione propri della cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale comporta inammissibilità insanabile del ricorso, anche se l'atto originario era atto d'appello convertito o correttamente riproposto successivamente.
- Se si lamenta l'omessa valutazione di circostanze attenuanti o di norme favorevoli (es. art. 131-bis), è fondamentale far decidere il giudice di merito in modo chiaro e, se necessario, predisporre impugnazioni adeguate entro i rimedi consentiti; quando la sentenza è inappellabile, tali censure devono essere valutate strategicamente con alternative procedurali.
- Prima di proporre impugnazioni in Cassazione verificare la regolarità della rappresentanza tecnica; in caso contrario il rischio concreto è l'inammissibilità per difetto di legittimazione, con condanna alle spese.
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