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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08068/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente, inquadrato come collaboratore di esercizio con parametro retributivo 129 nell’area professionale 3 del c.c.n.l. autoferrotranvieri, che chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento come operatore di esercizio con parametro 140 e la conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre ai correlati versamenti previdenziali e contributivi. La domanda era fondata sul fatto che il lavoratore avesse svolto, su vari autobus, mansioni di verifica dei titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002 e riscossione degli incassi, che egli riteneva riconducibili alla qualifica superiore. La società, ricorrente in cassazione, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri e dell’art. 4 del successivo Accordo Nazionale del 18.11.2004, sostenendo che il parametro 140 presupponesse in modo indefettibile lo svolgimento prevalente di mansioni di guida di autobus, con relative abilitazioni e patente D, e che le attività di polizia amministrativa e riscossione incassi fossero solo accessorie o, comunque, non rientrassero nella declaratoria invocata. Contestava inoltre la qualificabilità delle mansioni svolte come atti di polizia amministrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che la declaratoria del profilo di collaboratore di esercizio non ricomprende integralmente le mansioni effettivamente svolte dal dipendente, poiché essa contempla come attività principale la guida di mezzi con patente B e, solo in via accessoria ed eventuale, vendita e verifica titoli di viaggio, informazione/supporto alla clientela e versamento incassi, ma non la contestazione e applicazione di sanzioni amministrative. Al contrario, la declaratoria dell’operatore di esercizio include, oltre alle attività di guida, anche la riscossione incassi, il capolinea e la polizia amministrativa, espressamente previste come alternative alla guida. La Corte ha quindi qualificato la contestazione e applicazione di sanzioni amministrative come tipica attività di polizia amministrativa e ha escluso che il richiamo a un precedente del 2008 potesse condurre a diversa soluzione, poiché quel precedente riguardava il diverso e limitato sindacato sull’interpretazione delle clausole collettive prima della modifica processuale introdotta dal d.lgs. n. 40/2006. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri

    viene interpretato nel senso che la qualifica di collaboratore di esercizio ha come attività principale la guida di mezzi per il trasporto di persone e solo attività accessorie eventuali, senza comprendere la contestazione e applicazione di sanzioni amministrative

  • art. 4 Accordo Nazionale del 18.11.2004

    è richiamato per confermare il sistema classificatorio e la declaratoria dell’operatore di esercizio, che comprende anche attività di polizia amministrativa e riscossione incassi in alternativa alla guida

  • art. 32 L.R. Puglia n. 18/2002

    le attività di contestazione e applicazione delle sanzioni amministrative previste da tale norma sono qualificate come tipica attività di polizia amministrativa

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    sulla base del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell’inquadramento del lavoratore, occorre confrontare le mansioni effettivamente svolte con la declaratoria contrattuale applicabile, verificando se vi sia piena sovrapponibilità o se alcune attività tipiche siano estranee al profilo riconosciuto.
  • Quando la declaratoria collettiva prevede una determinata attività come principale e altre come accessorie o eventuali, lo svolgimento stabile di ulteriori compiti non espressamente ricompresi può giustificare il riconoscimento del profilo superiore.
  • Le attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative possono integrare attività di polizia amministrativa, se collegate alla verifica e repressione di violazioni di interesse pubblico regolato in sede amministrativa.
  • In sede di legittimità, l’interpretazione delle clausole del contratto collettivo è sindacabile come violazione di legge, secondo i criteri ermeneutici codicistici, nei limiti consentiti dal sistema processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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