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Legge

L.R. Puglia 18/2002

Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale

Normativa regionaleL.R. Puglia 18/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Puglia, le relative finalità, le nozioni principali e la ripartizione delle competenze tra Regione, Province, Città metropolitana e Comuni. Stabilisce anche criteri di programmazione, affidamento, tariffe, controlli e investimenti. Non emerge una limitazione temporale generale: la disciplina è tuttora vigente, salvo modifiche successive.

Disciplina del trasporto pubblico locale nella Regione Puglia

Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale in Puglia

La legge regionale disciplina il trasporto pubblico di interesse regionale e locale nel territorio della Regione Puglia, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e del quadro statale di riferimento. Definisce finalità, categorie di servizi, competenze amministrative e strumenti di programmazione del settore.

Finalità della disciplina

Il provvedimento mira a costruire un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico, capace di soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci nel territorio pugliese. In particolare, persegue:

  • l’attuazione della normativa statale di settore;
  • il coordinamento tra programmazione regionale, locale e nazionale;
  • la razionalizzazione della spesa pubblica e il miglioramento della qualità dei servizi mediante confronto concorrenziale;
  • la salvaguardia ambientale, anche tramite la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento, soprattutto nelle aree urbane.

Definizioni e ambito dei servizi di TPRL

La legge definisce come servizi di trasporto pubblico regionale e locale i servizi collettivi di persone e merci, con esclusione delle merci pericolose, nocive e inquinanti, svolti con modalità terrestre, marittima, lacuale o aerea, interamente o prevalentemente in Puglia e colleganti non più di due regioni. Tali servizi si svolgono a tariffe prestabilite e con offerta indifferenziata, anche verso specifiche categorie di utenti.

Non rientrano nella disciplina i trasporti collettivi riservati a utenti predeterminati, svolti in base a contratto ed esercitati con veicoli da noleggio con conducente.

La legge distingue inoltre:

  • le linee, come unità elementari del sistema, individuate da centri serviti, percorso, programma di esercizio e finalità della domanda soddisfatta;
  • le reti, costituite da più linee connesse e caratterizzate da omogeneità della domanda verso uno o più poli di attrazione;
  • i bacini, intesi come insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.

Tipologie di servizi

I servizi di TPRL sono classificati sia per modalità di trasporto sia per caratteristiche della domanda.

Per modalità, si distinguono servizi:

  • automobilistici;
  • tranviari;
  • filoviari;
  • metropolitani;
  • ferroviari, con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati dallo Stato;
  • marittimi;
  • lacuali;
  • aerei ed elicotteristici;
  • altri, se svolti con modalità diverse da quelle elencate.

In base alla domanda, i servizi possono essere:

  • ordinari;
  • stagionali;
  • turistici;
  • occasionali, questi ultimi limitati a eventi particolari e comunque non superiori a un mese.

Per i servizi automobilistici la legge prevede ulteriori distinzioni in base all’ambiente e all’assetto amministrativo: urbani, suburbani, interurbani, comunali, provinciali o metropolitani, interprovinciali e interregionali. È inoltre prevista la distinzione tra servizi di linea contribuiti e non contribuiti, secondo la presenza o meno di oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.

Ripartizione delle competenze

La disciplina attribuisce le funzioni di programmazione e amministrazione su base territoriale, salvo le competenze che richiedono esercizio unitario regionale.

I Comuni esercitano le funzioni sui servizi automobilistici, tranviari e filoviari ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali. Le Province e, ove istituita, la Città metropolitana esercitano analoghe funzioni per i servizi automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti.

La Regione conserva le funzioni non attribuite agli enti locali e quelle che, per loro natura, richiedono esercizio unitario a livello regionale. Tra queste rientrano la programmazione generale, la definizione dei servizi minimi e della ripartizione delle risorse, la programmazione degli investimenti, la determinazione delle tariffe minime, la definizione della gara e dello schema tipo di contratto di servizio, la definizione dei compiti degli enti affidanti, dei criteri di compensazione, degli organici necessari, delle misure per ridurre l’inquinamento, nonché la vigilanza generale e i poteri sostitutivi.

Le Province e la Città metropolitana possono delegare alcune funzioni di programmazione e amministrazione agli enti locali intercomunali costituiti nei rispettivi ambiti. La Giunta regionale può inoltre delegare agli enti locali le funzioni relative a reti di servizi non interamente ricomprese nei rispettivi territori, secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza; per le reti plurimodali comprendenti servizi ferroviari, metropolitani, marittimi e aerei è prevista una specifica facoltà di delega.

Programmazione regionale, gare e affidamento

La Regione è titolare degli strumenti fondamentali di governo del settore, tra cui il piano regionale dei trasporti, i criteri per i servizi minimi e i criteri di gara e aggiudicazione. La legge prevede anche un contratto di servizio tipo da sottoscrivere tra Regione, enti locali competenti e aggiudicatari delle gare di TPRL.

Sono richiamati inoltre:

  • la definizione dei compiti degli enti affidanti;
  • la quantificazione delle compensazioni per i servizi di trasporto e la loro revisione annuale;
  • la quantificazione degli organici necessari al regolare svolgimento dei servizi;
  • il monitoraggio della domanda servita e degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità.

Investimenti, infrastrutture e controlli

La legge colloca tra le funzioni regionali la programmazione degli investimenti del settore tramite accordi di programma e programmi regionali degli investimenti. Attribuisce inoltre alla Regione le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

Alla Regione spetta anche la vigilanza generale sull’esercizio dei servizi di TPRL, con monitoraggio della domanda e degli indicatori di qualità ed efficienza, oltre all’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Durata ed efficacia pratica

Non emerge un termine finale di vigenza del testo. La disciplina risulta ancora formalmente vigente, ma il suo contenuto è in larga parte di sistema e di organizzazione del trasporto pubblico locale regionale, quindi resta rilevante soprattutto per la ricostruzione delle competenze e degli assetti di programmazione del settore in Puglia.

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