Cassazione Penale, Sentenza n. 34200/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per truffa con recidiva infraquinquennale, deducendo: 1) travisamento della prova e motivazione apparente, violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p. per mancata valutazione della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio"; 2) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'assenza di contatti personali tra le parti; 3) violazione dell'art. 6 CEDU e profili costituzionali per l'affermazione di responsabilità su canoni oggettivi e per la valutazione di comportamenti difensivi; 4) negazione dell'attenuante per danno di lieve entità (art. 62 n.4 c.p.) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello) fosse coerente e sorretta da elementi probatori adeguati (tra cui l'intestazione del conto corrente e dell'utenza telefonica), mentre la versione del ricorrente costituiva solo una ipotesi alternativa non inconfutabile. Non è stato ravvisato travisamento delle prove né manifesta illogicità decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la negazione delle attenuanti è stata confermata in base agli accertamenti di fatto (danno quantificato in euro 400 e plurimi precedenti che giustificavano la recidiva). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
Fondamentale per l'esame di legittimità: la Cassazione valuta la "manifesta illogicità" della motivazione (lett. e) ) e l'inammissibilità dei motivi quando costituiscono ricostruzioni alternative non inconfutabili; inoltre prevede l'inammissibilità del ricorso (comma terzo) e la relativa statuizione sulle spese.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha però ricordato che tale parametro rileva in sede di legittimità solo se la violazione si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione, non dando luogo a sindacato ermeneutico sui fatti.
Citato dal ricorrente in connessione alla regola della colpevolezza; la Corte ha ritenuto che non ricorra violazione applicabile in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
art. 6 CEDU
Invocato come garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura, non emergendo violazioni della regola di imputazione o dell'esercizio del diritto di difesa nella valutazione probatoria resa dai giudici di merito.
Norma sulle circostanze attenuanti per danno patrimoniale lieve: la Corte ha confermato la valutazione di merito che quantificava il danno in €400 e che quindi non giustificava l'applicazione dell'attenuante.
Norma sulle attenuanti generiche: la negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta fondata in presenza di plurimi precedenti che giustificavano anche la recidiva.
Applicato in conseguenza della declaratoria di inammissibilità: dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme stabilite (in questo caso la somma a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: può censurare la motivazione solo se questa è manifestamente illogica o se si dà un macroscopico travisamento delle prove.
- La formula probatoria "al di là di ogni ragionevole dubbio" incide in sede di legittimità solo quando la violazione si traduce in una illogicità manifesta e decisiva della motivazione; mere alternative o ipotesi plausibili non sono sufficienti.
- Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione soprattutto nella cosiddetta "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado) quando emerge una macroscopica incongruenza fra compendio probatorio e motivazione.
- Le questioni di fatto e le valutazioni probatorie autonome dei giudici del merito non sono normalmente riqualificabili in sede di legittimità se sorrette da una motivazione complessivamente esauriente e priva di contraddizioni logiche.
- La negazione o concessione delle attenuanti (anche per danno lieve o generiche) resta un accertamento di fatto: la quantificazione del danno e l'esame della rilevanza dei precedenti sono determinanti per l'esito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende secondo gli artt. 606 e 616 c.p.p.; bisogna quindi valutare la fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazioni temerarie.
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