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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07915/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo all'imputato l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. e rideterminando la pena, ma confermando la condanna per furto in abitazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche pur avendo riconosciuto l'attenuante speciale del risarcimento del danno; secondo il ricorrente, tale riconoscimento avrebbe dovuto incidere anche sulla valutazione ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che non vi è alcuna contraddizione logica nel negare le attenuanti generiche e nel riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, quando il giudice ritenga che, esaurito il profilo già valorizzato dall'art. 62, n. 6, c.p., non sussistano altri elementi positivi da apprezzare ai fini dell'art. 62-bis c.p. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata sostanzialmente confermata in appello, con sola rideterminazione della pena.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno può essere riconosciuta autonomamente e non impone, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche richiedono la presenza di ulteriori elementi positivi diversi da quelli già valorizzati per un'attenuante specifica; il loro diniego non è illogico se il giudice ritiene insussistenti tali ulteriori elementi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma di riferimento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Non sussiste contraddizione logica tra il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e il diniego delle attenuanti generiche, poiché si tratta di valutazioni distinte e autonome.
  • Il riconoscimento di una specifica attenuante non comporta automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche: il giudice può negarle quando non ravvisi ulteriori elementi positivi idonei a giustificarle.
  • In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che prospetti un'incompatibilità tra il riconoscimento di un'attenuante speciale e il diniego dell'art. 62-bis c.p. senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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