Cassazione Penale, Sentenza n. 18811/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 e artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente denunciava, con unico motivo, violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), sostenendo che il Tribunale del riesame avesse semplicemente compendiato la motivazione del GIP, valorizzando indizi generici e travisando una intercettazione (la frase "quelli del Bisconte") attribuendo indebitamente a Fobert e alla De Marco il ruolo organizzativo nel sodalizio capeggiato da Arigò. Il ricorso mirava a dimostrare l'assenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione e l'illogicità della decisione di riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, di fatto, una richiesta di rivalutazione in fatto del compendio indiziario, materia non sindacabile in questa sede, e che la motivazione del Tribunale del riesame fosse congrua e priva di illogicità evidenti. La Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (verifica di adeguata esposizione delle ragioni e assenza di illogicità manifeste, senza riconsiderare il materiale probatorio), ha escluso il travisamento decisivo della prova invocato dal ricorrente e ha confermato che il giudice di merito aveva fondatamente ricavato la sussistenza dei gravi indizi da un complesso di elementi (intercettazioni, tabulati, tracciamenti, sequestri, frequenti contatti tra indagati, sequestri e arresti). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e posto l'obbligo di versare in via equitativa €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (traffico di sostanze stupefacenti); la Corte accetta che i gravi indizi concernono fattispecie coordinate a tale normativa e che il giudice di merito ha sufficientemente motivato la loro sussistenza.
Codice di procedura penale, art. 273
Regola i presupposti per l'applicazione della misura cautelare sulla base della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei gravi indizi operata dal Tribunale del riesame.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato tali censure limitandosi a verificare la presenza di illogicità manifeste o travisamento palese della prova e le ha ritenute inammissibili o infondate.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore generale; atto processuale che ha contribuito alla formulazione delle conclusioni sull'inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 192
richiamo ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen. (nel testo)
Distinzione tra standard probatorio per il giudizio di merito (art. 192, comma 2: precisione e concordanza) e il livello richiesto in sede cautelare: in materia cautelare non è richiesta la precisione e concordanza del comma 2, ma solo la gravità degli indizi.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di eventuale responsabilità per il deposito del ricorso e per la quantificazione delle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella proposizione del ricorso ma ha comunque disposto il versamento equitativo.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari la Corte verifica solo la presenza di motivazione congrua e l'assenza di illogicità manifesta; non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le censure generiche che sollecitano una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili: il ricorrente deve indicare specifiche violazioni di legge o illogicità evidenti nel testo del provvedimento impugnato.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante in Cassazione solo se è palese, incontestabile e decisivo (ossia capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio); l'onere di dimostrarlo spetta all'impugnante con precisione.
- In sede cautelare la nozione di 'gravi indizi' richiede una probabilità qualificata e può fondarsi su un insieme sinergico di elementi (intercettazioni, tabulati, sequestri, contatti continuativi), senza l'obbligo di precisione e concordanza richiesta per la sentenza di merito.
- Per contestare la partecipazione a un'associazione criminale è sufficiente dimostrare un apporto apprezzabile al sodalizio; non è necessario che l'imputazione indichi dettagliatamente il ruolo se il compendio indiziario dimostra l'affectio e l'integrazione nel sistema criminoso.
- Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte dal giudice di merito: motivazioni dettagliate nel provvedimento richiedono altrettanta specificità dall'atto di impugnazione per evitare la genericità intrinseca o estrinseca.
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