Sentenza del 29/01/2024 n. 33 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Recupero di IVA, sanzioni e interessi per gli anni 2013-2015: l'Ufficio contestava che FL avesse erroneamente qualificato come esenti ai sensi dell'art. 10, n. 18, DPR 633/72 le prestazioni di massofisioterapia da lui rese, sostenendo che il titolo posseduto (diploma conseguito il 29.06.2001) non comportava l'abilitazione a usufruire dell'esenzione alla luce della L. 42/1999 e dei decreti ministeriali (DM 29.03.2001, DM 17.05.2002 e DM 27.07.2000) che individuano le professioni sanitarie rilevanti per l'esenzione.
La decisione
I giudici di primo grado (CTP) avevano accolto i ricorsi del contribuente e annullato gli avvisi di accertamento. L'Agenzia ha proposto appello, che è stato rigettato; la Corte ha confermato che le prestazioni rese dal massofisioterapista sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18 DPR 633/72 perché la categoria dei "massaggiatori" richiamata dall'art. 99 TULS comprende i massofisioterapisti (anche in base alla legge 19/05/1971 n. 403) e l'esenzione si applica alle prestazioni effettuate dal professionista regolarmente abilitato indipendentemente dalla data del conseguimento del diploma o da successivi elenchi ministeriali. Richiamati precedenti di legittimità che confermano la medesima interpretazione. Appelli respinti; spese compensate.
Norme richiamate
"le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza..."
La norma esenta le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio delle professioni/arti soggette a vigilanza; la Corte interpreta che rientrino in tale nozione anche le prestazioni dei massofisioterapisti, se il prestatore è regolarmente abilitato.
art. 99, Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.07.1934 n. 1265)
indica tra gli altri i "massaggiatori" nella categoria delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
L'elencazione non è tassativa: la categoria dei massaggiatori comprende al suo interno le specializzazioni consimili, come i massofisioterapisti.
la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata...
Norma primaria che riconosce l'esistenza e l'abilitazione della figura del massofisioterapista; sufficiente per ritenere l'operatore abilitato tra i destinatari dell'esenzione.
L. 26.02.1999 n. 42 (riforma professioni sanitarie) e successive modificazioni
equipollenza di diplomi ed attestati conseguiti in base alla normativa precedente... (art. 4 e successive integrazioni)
Norme sull'equipollenza dei titoli e sul nuovo ordinamento delle professioni sanitarie; richiamate dall'Ufficio per sostenere limiti temporali, ma la Corte ritiene che non escludano l'esenzione per i massofisioterapisti abilitati.
D.M. 29.03.2001 e D.M. 17.05.2002
elenchi di professioni sanitarie e individuazione delle prestazioni esenti
Questi decreti identificano numerose professioni esenti; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'assenza esplicita del termine "massofisioterapista" nei decreti non escluda l'appartenenza della figura alla categoria dei massaggiatori ai fini dell'esenzione.
D.M. 27.07.2000
equiparazione del diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro il 17.03.1999 (secondo l'Ufficio interpretabile come limite temporale)
L'Ufficio ha invocato un limite temporale per l'equiparazione; la Corte ha ritenuto che l'esenzione non dipenda dall'equiparazione o dalla data del diploma ma dalla qualifica di massofisioterapista abilitato.
L. 30.12.2018 n. 145 (art. aggiunto alla L. 26.02.1999 n. 42)
introduzione del comma 4-bis all'art. 4 della legge n. 42/1999
Richiamata dalla Corte come elemento recente e favorevole al riconoscimento della qualifica professionale; il contribuente risulta poi iscritto nel registro professionale (TSRMPSTRP) nel 2020.
Massime di principio
- L'esenzione IVA ex art. 10, n. 18 DPR 633/72 richiede che la prestazione sia sanitaria di diagnosi, cura o riabilitazione e che sia resa nell'esercizio di una professione/arte sanitaria soggetta a vigilanza; la categoria normativa non va intesa in senso tassativo se la legge primaria riconosce figure consimili (es. massofisioterapisti compresi tra i massaggiatori).
- La valutazione dell'esenzione si basa sulla qualifica e sull'abilitazione del prestatore (titolo rilasciato da scuola statale o autorizzata), non esclusivamente sulla presenza del termine in decreti ministeriali successivi né sulla data di conseguimento del titolo.
- L'assenza di un'esplicita menzione in elenchi ministeriali non esclude automaticamente l'applicabilità dell'esenzione se la figura professionale è riconosciuta da normativa primaria e giurisprudenza consolidata.
- Non è necessario che la prestazione sia resa su prescrizione medica per fruire dell'esenzione, quando la giurisprudenza riconosce la natura sanitaria della prestazione svolta dal professionista abilitato.
- In casi analoghi conviene documentare l'abilitazione (diploma/statuto della scuola, autorizzazioni regionali, iscrizione agli albi o registri professionali) e citare precedenti giurisprudenziali che ricomprendono la figura nella categoria delle arti sanitarie soggette a vigilanza.
- La pubblica amministrazione può prevalere solo se si dimostra che la figura professionale non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 99 TULS o dai decreti di individuazione, o che il prestatore non è in possesso di titolo abilitativo valido; in dubbio interpretativo la giurisprudenza tende a favore del riconoscimento dell'esenzione quando vi siano basi normative e precedenti di segno analogo.
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