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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14610/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice per un credito derivante da un contratto di agenzia e fornitura merci, allegando contratto, fatture e documenti di trasporto. Il credito era stato ammesso solo in parte, con esclusione di una quota ritenuta non provata. In sede di opposizione il tribunale aveva ammesso soltanto un modesto importo a titolo di rimborso forfetario per spese legali dell’istanza di fallimento e aveva rigettato il resto dell’opposizione per insufficienza delle prove, ritenendo i capitoli testimoniali troppo generici. In cassazione la società creditrice ha dedotto: (i) nullità del decreto per omessa pronuncia e motivazione apparente, anche in relazione a una compensazione tra crediti e controcrediti per provvigioni; (ii) violazione di varie norme sostanziali e processuali perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto inopponibili i documenti prodotti, non avrebbe ammesso la prova testimoniale e non avrebbe ordinato l’esibizione delle scritture contabili del fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal fallimento sulla procura, ritenendo sufficiente la spendita del potere rappresentativo e richiamando il principio secondo cui, quando il potere è verificabile tramite pubblicità legale, spetta al terzo provare la sua insussistenza. Nel merito, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la motivazione del decreto era sintetica ma comprensibile; l’omessa pronuncia sulla compensazione non era specificamente e validamente dedotta; le ulteriori censure erano formulate in modo cumulativo e non specifico; la doglianza sulla documentazione e sulla prova era diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; la questione sull’effetto traslativo della merce ex artt. 1378 e 1510 c.c. era nuova; la prova testimoniale era correttamente negata per genericità dei capitoli; l’ordine di esibizione era rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei vizi dedotti in cassazione, ma le censure sono state ritenute in larga parte inammissibili o infondate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio per difetto di specificità della censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per asserita nullità della motivazione; la Corte ha ribadito che la motivazione è nulla solo se non consente di ricostruire il percorso logico decisorio.

  • art. 56 l. fall.

    Richiamato in relazione all’eccezione di compensazione tra crediti e controcrediti nel giudizio di verificazione del passivo.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato sulla opponibilità dei documenti alla procedura concorsuale.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova testimoniale sui crediti vantati.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova per presunzioni del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di ripartizione dell’onere della prova dell’esistenza del credito.

  • art. 1378 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’effetto traslativo con l’individuazione dei beni trasportati; la Corte ha dichiarato la questione nuova.

  • art. 1510 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1378 c.c. per la disciplina della consegna al vettore; censura dichiarata nuova.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nelle censure sulla valutazione delle prove.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di ordine di esibizione di documenti.

  • art. 244 c.p.c.

    La Corte ha confermato che capitoli di prova generici e privi di specifiche circostanze sono inammissibili.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze sulla prova testimoniale.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. per i presupposti dell’ordine di esibizione.

  • art. 119 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. per l’ordine di esibizione.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per l’ordine di esibizione come mezzo istruttorio residuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma inserita quale base del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la nullità della motivazione è configurabile solo quando il provvedimento non consenta di ricostruire l’iter logico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la censura cumulativa e non chiaramente scomponibile in singoli profili è inammissibile, perché non può essere rimesso alla Corte il compito di isolare le questioni.
  • L’eccezione di omessa pronuncia non può essere utilmente dedotta senza indicare con precisione se e come la questione sia stata proposta e riproposta nei gradi di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio; è inammissibile la doglianza che miri soltanto a ottenere una diversa apprezzamento di documenti, indizi o prove testimoniali.
  • Una questione giuridica che presuppone accertamenti in fatto e non risulti trattata nel provvedimento impugnato è nuova e, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere stata allegata con specifica indicazione dell’atto processuale in cui fu dedotta.
  • La prova testimoniale è inammissibile quando i capitoli sono generici e si risolvono in una narrativa complessiva dei fatti, anziché in circostanze specifiche e puntuali.
  • L’ordine di esibizione documentale ha natura residuale e discrezionale; il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione se il giudice di merito non ne dispone l’adozione.
  • Quando la rappresentanza della persona giuridica è verificabile attraverso atti soggetti a pubblicità legale, chi contesta il potere rappresentativo della persona che ha conferito la procura deve provarne l’insussistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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