Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nel 2007 nei confronti di una azienda sanitaria locale e della Regione, per il pagamento di una rilevante somma a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie. Il decreto fu opposto solo dall'azienda sanitaria; all'esito dell'opposizione il Tribunale revocò il monitorio e riconobbe solo un importo molto inferiore, limitato alle prestazioni rese a residenti nella Regione. In un successivo giudizio d'appello la Regione eccepì la propria estraneità al rapporto sostanziale, eccezione respinta. La società, ritenendo il decreto ormai esecutivo anche verso la Regione, chiese l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e poi promosse giudizio di ottemperanza per ottenere l'intero importo. Il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, accolse però l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dalla scadenza del termine per proporre opposizione al decreto e che né l'opposizione proposta dall'altro obbligato solidale né l'atto di appello avessero efficacia sospensiva o interruttiva nei confronti della Regione. La società propose quindi revocazione davanti al Consiglio di Stato deducendo errore di fatto nella percezione di alcuni atti processuali: l'asserita esecutività del decreto, la notifica dell'opposizione anche alla Regione, la partecipazione della Regione al giudizio e l'efficacia interruttiva dell'appello. Il Consiglio di Stato dichiarò inammissibile la revocazione, ritenendo che si trattasse non di errore di fatto ma di contestazioni di diritto e di valutazione. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera legislativa, perché il Consiglio di Stato avrebbe introdotto una regola nuova sul dies a quo della prescrizione; secondo, ribadendo che il giudice della revocazione aveva erroneamente escluso la decisività degli errori di fatto relativi alla notifica dell'opposizione e dell'appello e alla posizione processuale della Regione. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto che le censure investissero la valutazione del Consiglio di Stato sulla revocazione e, in sostanza, l'errore di diritto nella decisione di merito, non i limiti esterni della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il controllo consentito ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. sulle sentenze del Consiglio di Stato rese su revocazione riguarda soltanto eventuali limiti esterni della giurisdizione nella decisione sulla revocazione stessa, non potendo riesaminarsi la precedente decisione di merito né la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza revocatoria. Ha quindi escluso che vi fosse eccesso di potere giurisdizionale: il Consiglio di Stato si era limitato ad interpretare e applicare le norme sulla prescrizione e sull'errore revocatorio, attività rientranti nella giurisdizione. Ha inoltre precisato che l'eventuale stravolgimento delle norme processuali o sostanziali integra, al più, error in iudicando o in procedendo, non censurabile come eccesso di potere giurisdizionale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale base per ottenere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto; nel caso concreto la società lo aveva invocato per agire anche verso la Regione
indicato insieme all'art. 111 Cost. come parametro del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione
art. 111 Cost.
utilizzato come fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per questioni di giurisdizione
richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore Generale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata in relazione all'introduzione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate sulla revocazione, il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost. è ammissibile solo per denunciare un effettivo difetto o eccesso di giurisdizione nella decisione sulla revocazione, non per contestare la precedente decisione di merito o la valutazione dell'errore revocatorio.
- L'eccesso di potere giurisdizionale ricorre soltanto quando il giudice speciale invada la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure pronunci oltre i limiti esterni della propria giurisdizione; non ricorre per errori nell'interpretazione o applicazione delle norme.
- L'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione o la qualificazione dell'atto processuale come non interruttivo possono integrare, al più, error in iudicando, ma non sconfinamento nella funzione legislativa.
- La revocazione per errore di fatto non è esperibile quando l'asserita svista investe punti della controversia già oggetto di valutazione e interpretazione giudiziale; in tal caso la censura concerne il merito della decisione e non un mero errore percettivo.
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