Cassazione Penale, Sentenza n. 23915/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di appello che aveva confermato le condanne per furto con raggiro (artt. 110, 624-bis c.p.) pronunciate dal Tribunale di Massa e, in particolare, avevano chiesto il riconoscimento della continuazione con precedenti reati per episodi analoghi. Deducevano violazione dell'art. 81 c.p. e carenza e contraddittorieta della motivazione riguardo al diniego della continuazione, rilevando omogeneita delle condotte, contiguita temporale e modalita operative speculari (simulazione di sinistro, richiesta di risarcimento, ingresso in abitazione, distrazione della vittima, sottrazione di denaro), nonche la precedente pronuncia del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto la continuazione tra due altri episodi similari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo alla motivazione sul diniego della continuazione. Pur osservando la mancata allegazione formale della sentenza di Bologna, ha rilevato una grave carenza motivazionale della Corte di appello: questa aveva riconosciuto omogeneita e contiguita temporale ma non aveva spiegato quali ulteriori elementi fossero necessari per escludere un disegno criminoso unitario, ponendo peraltro una valutazione circolare rispetto al concetto di generico programma di locupletazione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Rinvio al concorso di persone nel reato: gli imputati sono stati giudicati in concorso tra loro nella consumazione del furto con raggiro
Norma delittuosa applicata per il furto realizzato mediante raggiri; la condotta descritta rientra nella fattispecie del furto con raggiro
Aggravante contestata e poi esclusa in sede di merito
Censurata nella impugnazione per presunta inosservanza o errata applicazione in relazione al riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della negazione della continuazione fosse carente
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocate dai ricorrenti (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione del motivo in motivazione per il ricorso in Cassazione richiamati nella trattazione
Norma procedurale richiamata in relazione al consenso degli imputati alla sostituzione della pena pecuniaria definitiva con lavoro di pubblica utilita o con detenzione domiciliare; dichiarazioni di adesione pervenute in cancelleria
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero presentata ai sensi della disposizione di riferimento
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati il giudice deve valutare la contiguita temporale, l'omogeneita delle condotte e altri indici di identita del disegno criminoso; non occorre la simultanea presenza di tutti gli indici ma di almeno alcuni significativi
- La mera affermazione dell'assenza di un disegno unitario, senza spiegare quali elementi avrebbero dovuto sussistere, configura una motivazione insufficiente che puo' portare all'annullamento e al rinvio da parte della Cassazione
- Il richiamo a un 'generico programma di locupletazione' puo' essere effettivo indicatore di continuazione se corroborato da elementi concreti quali modalita operative ripetute, spostamenti programmati, contiguita territoriale e temporale
- In appello il giudice che nega la continuazione deve indicare esplicitamente quali indici ha valutato e perche' li ha ritenuti insufficienti; la comparazione delle pronunce deve essere motivata
- L'assenza della sentenza con cui si chiede il riconoscimento della continuazione indebolisce la posizione ma non impedisce alla Cassazione di censurare una motivazione gravemente carente
- Questioni procedurali come adesione all'astensione collettiva dell'avvocato non giustificano automaticamente il rinvio dell'udienza camerale se non e' stata formalmente richiesta la discussione
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