Cassazione Civile, Ordinanza n. 36035/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso IRPEF presentata da una contribuente per le ritenute operate sugli arretrati pensionistici relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, ma in sede di ricorso non ha dimostrato il buon esito della notificazione alla controparte: la cartolina di ricevimento indicava infatti la dicitura "trasferito", senza che risultasse il rinnovo della notifica e il deposito dell’esito positivo del nuovo tentativo.
La decisione
La Corte ha rilevato che, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, è onere di quest’ultimo riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e dare prova del suo completamento, nel rispetto del limite temporale indicato dalla giurisprudenza richiamata. Poiché l’Agenzia non ha fornito tale prova, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della contribuente. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.
È richiamato come parametro temporale massimo, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente, entro cui deve essere completata con tempestività la rinnovazione della notifica non andata a buon fine.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
La norma sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
l'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
È richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la notifica del ricorso o di altro atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, quest’ultimo deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio e provare il suo tempestivo completamento per conservare gli effetti della richiesta originaria.
- La mancata prova del rinnovo della notifica, dopo l’esito negativo attestato dall’ufficiale postale o dalla relata di ricevimento, comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di instaurazione del rapporto processuale.
- Il termine di riferimento per la tempestiva rinnovazione della notifica, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate, non può superare la metà del termine di impugnazione richiamato dall’art. 325 c.p.c.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità non si applica alle Amministrazioni dello Stato, le quali versano secondo il meccanismo della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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