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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06662/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società cliente di banca aveva promosso un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per far accertare addebiti illegittimi su un rapporto di conto corrente, chiedendo la rideterminazione del dare-avere e la restituzione di somme indebitamente percepite. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo l'illegittimità di interessi passivi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite per iscritto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. In appello, la banca aveva impugnato la decisione; nel corso del giudizio la società appellata era stata cancellata dal registro delle imprese e la Corte d'appello aveva dichiarato interrotto il processo. Riassunto il giudizio dalla banca nei confronti degli ex soci, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello riassunto e anche l'appello incidentale degli ex soci, ritenendo che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., gli ex soci non rispondessero dei debiti sociali se non nei limiti dell'eventuale riparto finale, e che, non avendo percepito utili dalla liquidazione, non potessero essere chiamati a rispondere; aveva inoltre distinto una possibile responsabilità extracontrattuale del liquidatore per mala gestio, non sovrapponibile alla pretesa verso i soci. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. e degli artt. 100, 110, 300 e 303 c.p.c., oltre a omessa valutazione di prove decisive, sostenendo che la cancellazione della società in pendenza di giudizio determina un fenomeno successorio ex art. 110 c.p.c. e che la riassunzione o prosecuzione doveva avvenire nei confronti degli ex soci, indipendentemente dalla prova di un riparto finale, poiché il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. attiene al merito e non alla legittimazione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha ritenuto fondata la censura secondo cui, quando l'estinzione della società interviene in pendenza del giudizio, l'impugnazione o la prosecuzione del processo deve avvenire da o contro gli ex soci della società estinta, perché la cancellazione produce un fenomeno successorio processuale/sostanziale sui generis ex art. 110 c.p.c. e art. 299 c.p.c. Il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale degli ex soci, ma eventualmente sull'interesse ad agire del creditore. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La limitazione della responsabilità dei soci della società cancellata non esclude la loro legittimazione processuale quale successori della società estinta; al più incide sull'interesse del creditore e sulla misura della responsabilità sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla valutazione delle prove e alla prova del riparto di attivo; la Corte non fonda la decisione su una questione di riparto dell'onere probatorio, ma sul regime della legittimazione conseguente all'estinzione della società.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interesse ad agire; la Corte osserva che il limite ex art. 2495 c.c. può incidere sull'interesse del creditore, non sulla legittimazione processuale degli ex soci.

  • art. 110 c.p.c.

    L'estinzione della società in pendenza di giudizio determina una successione nel processo in capo agli ex soci, come nuovi titolari della posizione processuale della società estinta.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sull'interruzione del processo in caso di evento interruttivo; la cancellazione della società costituisce evento rilevante in pendenza del giudizio.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la prosecuzione/riassunzione dopo l'interruzione; la Corte conferma la necessità di riassumere nei confronti degli ex soci.

  • art. 299 c.p.c.

    La cancellazione della società intervenuta mentre il giudizio è pendente è qualificata come fatto interruttivo del processo.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma processuale che ha introdotto il giudizio sommario di cognizione promosso dalla società cliente per l'accertamento degli addebiti illegittimi.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se interviene mentre il giudizio è pendente, produce un fenomeno successorio processuale che impone di proseguire o riassumere il processo nei confronti degli ex soci, quali successori della società estinta.
  • Il limite di responsabilità dei soci della società estinta previsto dall'art. 2495 c.c. non riguarda la loro legittimazione processuale; può semmai rilevare sul piano dell'interesse ad agire del creditore o sull'effettiva misura della responsabilità sostanziale.
  • In presenza di estinzione della società nel corso del processo, non è corretto negare in radice la prosecuzione del giudizio verso gli ex soci solo perché non risulti, allo stato, un utile riparto finale di liquidazione; possono infatti esistere beni o diritti trasferiti ai soci anche se non formalmente inclusi nel bilancio finale.
  • La distinzione tra responsabilità successoria degli ex soci e responsabilità propria del liquidatore per mala gestio impedisce di sostituire d'ufficio il titolo della domanda: la qualificazione processuale del soggetto convenuto deve rimanere coerente con il tipo di successione derivante dall'estinzione dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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