Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8073/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello sostenendo, con primo motivo, che le fatture emesse dalla COM.P.SID. S.r.l. non sono mai esistite e pertanto la condotta contestata non integra il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) bensì quello di cui all'art. 4 dello stesso decreto. Con il secondo motivo censura il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale ha respinto il motivo con formule di stile e assunti assertivi, non valutando correttamente che le fatture della COM.P.SID. erano meramente simulate e annotate in contabilità senza corrispondente documentazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ancorché le fatture della COM.P.SID. non fossero materialmente emesse, la ricorrente non abbia un interesse concreto e rilevante al diverso inquadramento giuridico perché la condotta contestata al capo f) riguarda anche fatture "fisicamente esistenti" (della ditta Trasporti di Cucco Diego) che mantengono integra la sussistenza del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 e perché la diversa qualificazione non avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio né sull'entità della confisca. Sul piano interpretativo la Corte ha affermato che il reato di cui all'art. 2 richiede l'esistenza di un impianto contabile/documentale (fatture o documenti equipollenti) avente particolare idoneità probatoria; in mancanza di documentazione unilaterale e materiale si configura la fattispecie di cui all'art. 4. Per questi motivi il ricorso è dichiarato infondato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede un impianto contabile e documentale (fatture o documenti equipollenti) che abbia particolare capacità ingannatoria; la mera annotazione in contabilità senza documento materiale non integra la fattispecie se le fatture non sono state effettivamente emesse.

  • d.lgs. 74/2000, art. 4

    Disciplina le condotte riconducibili alla formazione di elementi passivi fittizi senza il supporto di documenti idonei; è la norma più coerente quando le operazioni inesistenti non sono accompagnate da fatture o documenti emessi.

  • d.lgs. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. a)

    Nella definizione di "fatture" si richiama l'idea che la fattura sia un atto emesso a fronte dell'operazione e che si consideri emessa con la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario; ciò rafforza il principio per cui l'esistenza materiale del documento è elemento caratterizzante per l'art. 2.

  • D.P.R. 633/1972, art. 21

    "si considera emessa 'all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente'"

    Fornisce la nozione legale di fattura e la misura dell'emissione ai fini fiscali, utilizzata per distinguere le fattispecie penali fiscali basate sull'effettiva esistenza del documento.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture (art. 2 d.lgs. 74/2000) è necessario che le fatture o documenti equipollenti siano effettivamente emessi/detenuti e abbiano capacità probatoria: la mera annotazione in contabilità senza documento materiale tende a rientrare nell'art. 4.
  • La distinzione tra art. 2 e art. 4 si basa sull\'esistenza e sulla funzione probatoria del documento: fatture reali determinano una maggiore capacità ingannatoria rispetto a semplici registrazioni simulate.
  • La sola richiesta di una diversa qualificazione giuridica è inammissibile se non incide concretamente sul trattamento sanzionatorio o sulla confisca: l\'interesse ad impugnare deve essere rilevante e pratico, non solo formale.
  • La pluralità dei reati in materia di dichiarazione fraudolenta non dipende dal numero di documenti utilizzati ma dalla pluralità dei tributi interessati; quindi la riperqualificazione deve essere valutata anche rispetto all\'effetto sul cumulo sanzionatorio.
  • Chi impugna per requalificazione deve indicare l\'effetto pratico perseguito (riduzione pena, diversa quantificazione della confisca ecc.), altrimenti il ricorso può essere dichiarato infondato per mancanza di interesse concreto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.