Cassazione Penale, Sentenza n. 33584/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per rapina aggravata in concorso. Carlo Secondo deduce inosservanza di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di concorso, lamentando che la Corte avrebbe apoditticamente equiparato le posizioni dei due imputati senza specificare le condotte individuali e che la rapina sarebbe solo un episodio occasionale rispetto a una lite personale (contestazione del concorso anomalo). Con il secondo motivo, contesta il diniego delle attenuanti generiche e la mancata individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Fedi contesta l'imputazione di rapina sostenendo che la condotta era una spedizione punitiva di natura personale finalizzata a danneggiare il veicolo (danno e lesioni), senza il dolo specifico di profitto richiesto per la rapina, e ne chiede la derubricazione in reati prescritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In sintesi: per Fedi la Corte ha confermato che il fine di profitto nel reato di rapina può essere di natura non patrimoniale (es. soddisfazione morale o vendetta) e che la sottrazione del veicolo rientrava in tale fattispecie; per Secondo la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che, sulla base degli elementi fattuali, ha accertato la partecipazione di entrambi all'aggressione e alla sottrazione dell'auto, potendo il concorso risultare da un'intesa anche spontanea e formatasi nel corso dell'azione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo: la richiesta era tardiva e la pena, determinata dal minimo edittale, congrua rispetto alla gravità dei fatti. Sono state confermate le condanne e disposta la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile per gli imputati.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte conferma che non è necessario un accordo preventivo, potendo sorgere un'intesa spontanea durante l'azione e che contributi differenti (anche atipici) possono integrare il concorso se causalmente efficienti
Norma sulla rapina aggravata; la Corte interpreta l'elemento soggettivo del 'profitto' in senso ampio, comprendendo anche finalità non patrimoniali come la soddisfazione morale o la vendetta
Principi generali sulla responsabilità; utilizzata nel quadro delle censure sul dolo e sulla partecipazione, confermando che il dolo specifico del reato può essere desunto anche da finalità non economiche
Riferimento alla disciplina delle circostanze; qui richiamato in relazione alla valutazione delle attenuanti generiche nel giudizio di merito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione e inosservanza di legge ai sensi di tali lettere, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate
Norma sulle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in virtù della soccombenza
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del giudizio (procedura adottata per il procedimento)
Massime di principio
- Il "profitto" richiesta per il dolo specifico del reato di rapina può essere anche di natura non patrimoniale (es. soddisfazione morale, vendetta): pertanto, la sottrazione finalizzata a arrecare una "lezione" può integrare la rapina
- Il concorso di persone può sussistere anche senza un accordo preventivo: un'intesa spontanea formatasi nel corso dell'azione o contributi diversi ma causalmente rilevanti sono sufficienti per la responsabilità concorrente
- Il giudice di merito deve motivare sull'esistenza del contributo causale di ciascun concorrente; tuttavia, quando la ricostruzione fattuale mostra una unitarietà del fatto collettivo, l'accertamento della partecipazione può essere formato anche in assenza di dettagliate ammissioni individuali
- Le attenuanti generiche devono essere richieste in modo tempestivo e specifico: richieste tardive o generiche in sede di impugnazione possono essere disattese se la pena è adeguatamente motivata e proporzionata
- La valutazione del trattamento sanzionatorio deve essere individualizzata, ma il rispetto del principio di proporzionalità e la motivazione sulla gravità del fatto possono legittimare l'assenza di attenuanti se il giudice ritiene congrua la pena comminata
- La condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile segue la soccombenza in cassazione; le decisioni di merito ben motivate sono difficilmente rimesse in discussione in sede di legittimità
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