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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43884/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. raggruppando varie condanne (rapina aggravata, violazione di domicilio, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti commessi tra il 12 e il 14/04/2011; rapina aggravata e ricettazione del 02/06/2011; furto del 03/12/2010) e rideterminando la pena complessiva. Il ricorrente deduce erronea applicazione delle norme penali (art. 81 c.p., art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione perché, a suo dire, gli aumenti applicati per i reati satelliti sarebbero eccessivi e privi di valida motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale di quantificazione della pena nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., fornendo adeguata motivazione non solo sull'individuazione della pena-base ma anche sull'entità degli aumenti per i reati-satellite. Tale motivazione si fondava sulla pervicacia del comportamento del condannato, sulla reiterazione delle condotte illecite e sui numerosi precedenti penali, e sull'adeguamento degli aumenti già disposti dai giudici della cognizione. Conseguentemente la Corte ha confermato la rinnovata determinazione della pena (anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 1.832,66 di multa) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; autorizza il giudice dell'esecuzione a determinare la pena complessiva sui reati già giudicati.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina della continuazione come norma che regola l'aumento di pena per i reati diversi facenti parte dello stesso disegno criminoso; la Corte ha valutato la congruità degli aumenti ai sensi di questa previsione.

  • art. 132 cod. pen.

    Indica i principi generali di individualizzazione della pena; il giudice dell'esecuzione è titolare di un potere discrezionale di quantificazione entro i parametri stabiliti da questa norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato tali criteri nel motivare la misura degli aumenti in rapporto alla gravità e alla personalità del condannato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)

    Principio affermato secondo cui, nella quantificazione della pena in sede esecutiva per reato continuato, il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico; il mero rispetto del limite legale del triplo non è sufficiente.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può applicare la disciplina della continuazione e rideterminare la pena complessiva; dispone di un potere discrezionale di quantificazione della pena entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione deve riguardare sia l'individuazione della pena-base sia l'entità degli aumenti per i reati-satellite: è necessario spiegare le ragioni che giustificano gli aumenti oltre il semplice rispetto del limite legale del triplo.
  • Elementi come la pervicacia, la reiterazione delle condotte illecite e i precedenti penali del condannato possono giustificare aumenti significativi della pena in sede esecutiva, purché adeguatamente motivati.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione sulla dosimetria della pena se la motivazione è logica e sufficiente; le censure che chiedono una diversa valutazione della misura della pena sono inammissibili in sede di legittimità se non dimostrano vizi di motivazione.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

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