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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25763/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione articolato su due motivi principali: (1) censura della riqualificazione dei fatti originariamente rubricati ex art. 317 c.p. come reati di "induzione indebita" ex art. 319‑quater c.p., con contestata carenza probatoria e vizio di motivazione (si deduceva che i fatti dovessero invece qualificarsi come corruzione propria o impropria ai sensi degli artt. 318/319 c.p., con conseguente prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado per i capi 10 e F); (2) censura della confisca disposta in base all'art. 322‑ter c.p. (confisca per equivalente), sotto il profilo della retroattività dell'applicazione della disciplina che la consente (art. 578‑bis c.p.p. e normativa successiva), con richiamo alle Sezioni Unite che hanno escluso l'applicabilità retroattiva se la disposizione ha natura sostanziale. Sono stati poi aggiunti e sviluppati i motivi in memoria, con reiterazione della tesi sulla non applicabilità retroattiva della confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancanza di prova e sulla errata qualificazione: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato come le condotte dell'imputato, dipendente ARPAE, integrassero gli elementi oggettivi e soggettivi dell'induzione indebita ex art. 319‑quater c.p.; inoltre l'appello non poteva assolvere per prescrizione compiendo accertamenti che eccedessero la mera constatazione "ictu oculi". Quanto alla prescrizione dei singoli capi, la Cassazione ha escluso che il capo 10 fosse prescritto prima della sentenza di primo grado, richiamando la data di consumazione indicata in primo grado (10 dicembre 2008), mentre il capo F risultava commesso l'8 settembre 2008 e quindi non prescritto al momento della sentenza di primo grado. Sul secondo motivo relativo alla confisca, la Corte ha rilevato un vizio di motivazione della sentenza di appello (che aveva invocato la retroattività dell'art. 578‑bis c.p.p.), ma ha ritenuto fondato il risultato concreto della confisca perché il Tribunale aveva correttamente qualificato la misura come confisca diretta delle somme costituenti profitto dei reati (applicando i principi delle Sezioni Unite "Lucci" e successivi), operazione che rende valida la misura anche senza invocare la retroattività di art. 578‑bis. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 319‑quater c.p.

    Norma sulla "induzione indebita"; la Corte ha ritenuto che le condotte dell'imputato presentassero gli elementi oggettivi e soggettivi di questa fattispecie, giustificando la riqualificazione operata in appello.

  • art. 317 c.p.

    Norma sulla concussione; i fatti originariamente rubricati ex art. 317 sono stati riqualificati come art. 319‑quater perché mancava la condotta di costrizione tipica della concussione.

  • art. 318 e art. 319 c.p.

    Norme sulla corruzione; la Corte ha spiegato perché le fattispecie non rientravano nella corruzione (propria o impropria) ma nella induzione indebita, sulla base degli elementi fattuali e della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 129 c.p.p.

    "In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti \"ictu oculi\" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto..." (richiamato dalla sentenza)

    Principio che limita la possibilità del giudice d'appello di assolvere per prescrizione quando sarebbe necessario compiere accertamenti probatori ulteriori rispetto a quanto evidente dagli atti.

  • art. 322‑ter c.p.

    Norma che prevede la confisca per equivalente: la Corte ha valutato la qualificazione della misura nei diversi gradi e, pur censurando la motivazione dell'appello, ha confermato l'ablazione delle somme in quanto profitto/accrescimento derivante dal reato, qualificata dal Tribunale come confisca diretta.

  • art. 578‑bis c.p.p.

    "La disposizione di cui all'art. 578‑bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore" (citazione dalle Sez. U., Esposito).

    La Corte segnala che l'appello aveva erroneamente ritenuto la norma processuale e quindi applicabile retroattivamente; le Sezioni Unite hanno chiarito che quella disposizione ha contenuti anche sostanziali e non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori.

  • Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Principio secondo cui, se il profitto o il prezzo accrescitivo del reato è costituito da denaro, la confisca delle somme sui conti di cui il soggetto ha disponibilità può essere qualificata come confisca diretta, senza necessità di provare il nesso materiale diretto tra la somma e il singolo atto delittuoso.

  • Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021 (Coppola)

    Conferma degli orientamenti sulla possibilità di confisca diretta di somme di denaro ritenute profitto del reato.

  • Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018 (Princi)

    "...neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa" (citato in motivazione).

    Giurisprudenza che limita il potere del giudice d'appello di assolvere per prescrizione se per farlo occorrerebbero accertamenti non emergenti "ictu oculi".

  • Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016 (Beccari Migliorati)

    "Per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva... il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato" (citato).

    Criteri per discriminare corruzione e induzione indebita: rilevanza della condotta prevaricatrice e della soggezione psicologica del privato.

  • Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021 (Cosentino)

    Orientamento precedente sulla natura processuale di talune disposizioni relative alla confisca; la Corte segnala che tale orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite in tema di retroattività.

  • Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021 (Voza)

    "qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del \"favor rei\", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato" (citato).

    Principio del favor rei nel calcolo della prescrizione quando la data è indicata in termini generici: la decorrenza inizia dal primo giorno utile del periodo indicato.

  • art. 619, comma 1 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di rettificare nelle statuizioni la motivazione errata dei giudici di merito quando il risultato corretto è individuabile senza travisamento dell'accertamento dei fatti.

Massime di principio

  • La mera riqualificazione del fatto da una fattispecie all'altra (es. da concussione a induzione indebita) è legittima se adeguatamente motivata e supportata dagli elementi oggettivi e soggettivi: il giudice d'appello non può assolvere per prescrizione facendo accertamenti probatori ulteriori rispetto a quanto emergente "ictu oculi" dagli atti.
  • In contestazioni con indicazione temporale generica prevale il principio del "favor rei": il termine di prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno utile del periodo indicato, salvo che il primo grado abbia accertato una data precisa che non sia stata impugnata.
  • Quando la confisca riguarda somme di denaro ritenute profitto del reato, può essere possibile qualificare la misura come confisca diretta (senza necessità di provare il nesso materiale tra la specifica somma e l'evento delittuoso), in conformità ai precedenti delle Sezioni Unite; questa qualificazione può rendere inattaccabile la confisca anche se vi sono problemi di retroattività rispetto a disposizioni successive sulla confisca per equivalente.
  • Le disposizioni processuali che introducono misure con chiaro effetto sanzionatorio possono essere considerate di natura sostanziale dalle Sezioni Unite e quindi non applicabili retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.
  • Chi propone ricorso per prescrizione deve curare di impugnare o contestare anche la data di consumazione del reato quando questa è rilevante: se la data è stata determinata dal giudice di primo grado e non censurata in appello, la Cassazione la prende come punto di riferimento per la prescrizione.
  • La res ipso facti (ammissioni o dichiarazioni dell'imputato) possono indebolire fortemente la tesi difensiva se compatibili con la ricostruzione accusatoria; la Corte valuta la congruità delle ammissioni nel contesto probatorio complessivo.

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