Cassazione Penale, Ordinanza n. 05383/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa a un imputato per concorso in rapina e lesioni personali aggravate. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina per asserita insussistenza di un profitto economico e, dall'altro, l'illegalità della pena conseguentemente applicata. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse proponibile nelle forme de plano, ma inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque manifestamente infondato: nel caso concreto non ricorreva un errore manifesto nella qualificazione del fatto, poiché la violenza era descritta come strumentale all'impossessamento dei beni delle vittime, a prescindere dallo scopo perseguito dall'agente. Il secondo motivo è stato assorbito, non essendo configurabile alcuna illegalità della pena concordata tra le parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando la colpa nel proporre un ricorso fuori dai casi consentiti e manifestamente infondato. È stato escluso che vi fosse un errore manifesto nella qualificazione giuridica della rapina e, di conseguenza, è stato assorbito il motivo relativo alla pretesa illegalità della pena pattuita.
Norme richiamate
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi previsti, tra cui l'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto
consente la trattazione de plano del ricorso nelle ipotesi indicate dalla legge
richiamato dal difensore per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i casi di ricorso avverso il patteggiamento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente ricavabile dal testo del provvedimento impugnato; non sono ammessi censure che richiedano valutazioni alternative o un diverso apprezzamento in diritto dei fatti descritti.
- Se la descrizione del fatto evidenzia che la violenza è stata impiegata come mezzo per l'impossessamento della cosa altrui, la qualificazione in termini di rapina non è inficiata dalla mancata esplicitazione di uno specifico profitto economico perseguito dall'agente.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, la doglianza sull'illegalità della pena resta assorbita quando viene esclusa l'erronea qualificazione del fatto che costituiva il presupposto del motivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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