Cassazione Penale, Sentenza n. 29898/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giuseppe Giunta era stato condannato in primo e secondo grado per cessione illecita di cocaina (cessione valutata in C 14.000,00) e per tentata estorsione nei confronti di Giovanni Aspri, che era stato minacciato e percosso per essere costretto a pagare il debito per lo stupefacente. La Corte di cassazione annullò la precedente sentenza della Corte d'appello di Messina per carenza di motivazione sull'identificazione del "Pippo" Giunta menzionato nelle intercettazioni e rinviò a nuova valutazione. In sede di rinvio la Corte d'appello di Reggio Calabria, riformando parzialmente il provvedimento di primo grado, confermò la condanna ritenendo di aver individuato il "Pippo" Giunta sulla base di due elementi convergenti: (1) le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, nelle quali, pur negando le accuse, si riconosceva nel nome e nelle relazioni citate; (2) la circostanza che un interlocutore delle intercettazioni (Trovato) dava per scontato di conoscere il "Pippo" Giunta e che Giunta era già noto a seguito dell'operazione "Nemesi" che aveva coinvolto anche il Trovato. La Corte di merito valutò inoltre come spontanee e genuine le dichiarazioni dell'Aspri nelle intercettazioni, e inquadrò la condotta come estorsione quando la violenza/minacce avevano lo scopo di costringere al pagamento di un prezzo non tutelabile. Infine la Corte applicò l'aumento di pena per recidiva, motivando la continuità e la gravità del percorso delinquenziale del Giunta. Giunta impugnò in Cassazione denunciando vizio di motivazione sull'identificazione, carenza di motivazione sull'estorsione e insufficiente motivazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo nella parte che contestava l'individuazione del "Pippo" Giunta, poiché la Corte d'appello di Reggio Calabria ha fornito una motivazione logica e coerente basata su elementi convergenti (riconoscimento implicito nelle dichiarazioni dell'imputato e riscontro nella conoscenza pregressa da parte di terzi). Ha altresì ritenuto inammissibili gli altri motivi, richiamando il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle intercettazioni (solo per manifesta illogicità) e confermando che la motivazione della recidiva era adeguata, essendo descritto un percorso criminologico continuativo. Conseguenza: il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (valutazione della motivazione e inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto). Qui richiamate per inquadrare le censure del ricorrente sulla motivazione e sulla valutazione probatoria.
Norma che richiede la motivazione della decisione; la Corte ha valutato che la motivazione della Corte d'appello era logica e sufficiente rispetto all'identificazione e alla ricostruzione probatoria.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare Giunta al pagamento delle spese.
Richiamato implicitamente nella giurisprudenza citata: criterio per valutare la recidiva (necessità di verificare il rapporto tra reato attuale e precedenti, per accertare una significativa prosecuzione delinquenziale). La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito sulla continuità criminosa.
Massime di principio
- L'identificazione di una persona tramite intercettazioni richiede elementi convergenti: un solo riferimento nominale generico può non essere sufficiente, ma la combinazione di elementi diretti e indiretti (es. riconoscimento implicito da parte dell'imputato, conoscenza reciproca da parte di terzi, precedenti risultanti da indagini) può rendere l'individuazione convincente.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia possono essere valorizzate non soltanto come confessione, ma anche come elemento di identificazione quando il soggetto si riconosce nel nome o nella descrizione fatta da terzi, anche se nega gli addebiti.
- La valutazione della spontaneità e genuinità delle dichiarazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o l'irragionevolezza della motivazione che le recepisce.
- La condotta violenta o minacciosa volta a costringere il pagamento del prezzo di stupefacenti integra l'estorsione, perché la pretesa deriva da un rapporto illecito e non è tutelabile dall'ordinamento.
- L'applicazione dell'aggravante per recidiva richiede una motivazione che mostri la continuità o la significativa prosecuzione di un comportamento delinquenziale: una descrizione succinta ma circostanziata del cursus criminis può essere sufficiente, e il giudizio di merito su questo profilo è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
- In sede di impugnazione per cassazione, il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: non è consentito riesaminare i fatti se non per vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
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