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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8893/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello contro la sentenza del Tribunale di Forlì che lo aveva condannato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo dedotto in cassazione è unico: violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che la Corte d'appello non ha considerato le censure difensive relative a) alla responsabilità esclusiva di una coimputata per alcune condotte e b) alla causa della sua condotta dovuta all'interazione tra sostanze alcoliche e psicoattive ingerite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto l'atto d'appello aspecifico: l'appellante aveva riproposto in termini generici questioni già affrontate e motivate dal Tribunale senza indicare critiche specifiche alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava la decisione di primo grado (in particolare sulla esclusiva responsabilità della coimputata, sulla non configurabilità dell'art. 337 c.p. e sull'ammissione dei fatti da parte dell'imputato). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La Corte territoriale aveva ritenuto non configurabile il delitto richiamato; la cassazione segnala che l'appello non ha contestato specificamente le argomentazioni del Tribunale in proposito.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata sul motivo di inammissibilità per aspecificità dell'appello: il vizio consiste nella mancata enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Disposizione analoga applicata rispetto ai vizi di specificità della impugnazione, richiamata dal provvedimento come fondamento dell'inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedimento; applicata per chiudere il giudizio di legittimità e imporre le conseguenti sanzioni pecuniarie e spese.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019)

    Principi di legittimità: l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile se manca la specificità richiesta; l'impugnante deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non condivide la valutazione del giudice di merito e confrontarsi con le evidenze probatorie e i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Un appello (e quindi il ricorso in cassazione) viene dichiarato inammissibile per aspecificità se non indica in modo chiaro e argomentato le ragioni di fatto e di diritto che contestano i passaggi decisivi della sentenza impugnata.
  • Non è sufficiente riproporre genericamente questioni già svolte in primo grado: l'impugnante deve confrontarsi punto per punto con le evidenze probatorie e con le specifiche argomentazioni del giudice di merito.
  • Se la difesa si fonda su attribuzioni di responsabilità ad altri (coimputati) o su circostanze attenuanti/causali (es. intossicazione da sostanze), tali censure devono essere motivate e collegate alle risultanze probatorie in modo specifico, non lasciate in termini generici.
  • La mancata specificità può comportare non solo l'inammissibilità del gravame ma anche l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Per aumentare le probabilità di ammissibilità, l'appellante dovrebbe: a) indicare espressamente i passaggi del giudizio di merito che si censurano; b) spiegare perché le valutazioni di fatto o di diritto sono erronee alla luce delle prove; c) presentare eventuali elementi nuovi o evidenziare errori logico-giuridici concreti nella motivazione.

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