Cassazione Civile, Ordinanza n. 12597/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più fideiussori per il pagamento di una rilevante somma dovuta in relazione a un mutuo fondiario concesso alla debitrice principale. Nel giudizio di opposizione, i fideiussori avevano anche promosso autonomamente davanti al Tribunale di Roma una causa di nullità delle fideiussioni per asserita contrarietà alla normativa antitrust. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 22/2/2023, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia sulla domanda di nullità delle fideiussioni, indicando il Tribunale di Roma come giudice competente, e aveva sospeso il giudizio di opposizione in attesa della definizione della causa pregiudiziale. La società ricorrente ha sostenuto che, non essendo stata riassunta la domanda dinanzi al giudice competente entro il termine assegnato e non essendo stata nemmeno notificata la fissazione dell'udienza per la prosecuzione dopo il rinnovo concesso, il giudizio di opposizione si era estinto ex artt. 291 e 307 c.p.c.; perciò il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a confermare la sospensione, dovendo invece dichiarare l'estinzione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di numerose norme processuali e costituzionali, lamentando che il provvedimento del 30/5/2024 avesse illegittimamente mantenuto la sospensione nonostante l'estinzione del giudizio. Con il secondo motivo ha denunciato nullità, inesistenza e abnormità dell'ordinanza, sempre per non avere il Tribunale dichiarato l'estinzione già maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato del 30/5/2024 fosse solo una mera conferma della precedente ordinanza di sospensione del 22/2/2023, non una nuova statuizione autonomamente impugnabile con regolamento di competenza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha anche escluso che, in sede di regolamento di competenza, potessero essere esaminate le censure relative alla pretesa estinzione del giudizio o alla nullità/abnormità dell'ordinanza, perché estranee al perimetro del rimedio. È stata respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla controricorrente, ritenendo non ravvisabile mala fede o colpa grave. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Perugia per il prosieguo del giudizio, con rinvio al giudice di merito anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il regolamento necessario di competenza è rimedio esperibile avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo; non è invece ammissibile contro un provvedimento meramente confermativo di una precedente sospensione non tempestivamente impugnata.
Nel regolamento di competenza possono essere esaminate solo questioni inerenti alla competenza, con esclusione di censure che investono la decisione della controversia o vizi di merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non costituisce il fulcro della decisione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
Richiamato a sostegno della dedotta nullità del provvedimento, ma la Corte non entra nel merito della censura perché estranea al regolamento di competenza.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime dei provvedimenti ordinatori; la Corte ribadisce che non può essere elusa la decadenza dal regolamento di competenza impugnando atti meramente confermativi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione; la Corte non ne verifica la sussistenza in questa sede.
La sospensione necessaria è stata disposta in ragione della pendenza di una causa pregiudiziale sulla validità delle fideiussioni; il provvedimento del 30/5/2024 non ha introdotto una nuova sospensione ma ha confermato quella già disposta.
È richiamato per affermare che il presupposto della prosecuzione della causa sospesa è il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale; nel caso concreto la causa pregiudiziale era ancora pendente.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate, senza autonoma incidenza nella motivazione decisoria.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del giudizio; la Corte non lo applica in concreto perché la relativa questione non è scrutinabile nel regolamento di competenza.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'elenco delle norme asseritamente violate.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nell'elenco delle norme asseritamente violate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per il primo motivo, ma il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di oggetto ammissibile nel regolamento di competenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per il secondo motivo, ritenuto inammissibile perché volto a far valere vizi che non attengono alla competenza.
Indica il tipo di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui origina la controversia.
Cita il rito decisionale con ordinanza resa all'esito di discussione orale nel giudizio di primo grado.
La domanda di condanna per lite temeraria viene respinta per difetto dei presupposti soggettivi di mala fede o colpa grave.
Viene richiamato per affermare la competenza della sezione specializzata in materia di imprese sulle domande di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, ma senza una specifica statuizione ricostruibile integralmente dal testo.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. è ammissibile contro i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo, ma non contro atti che si limitino a confermare una sospensione già disposta e non tempestivamente impugnata.
- In sede di regolamento di competenza possono essere esaminate soltanto questioni che attengono in modo diretto e necessario alla competenza; restano fuori le censure sulla validità, nullità, inesistenza o abnormità del provvedimento quando esse non incidono sulla determinazione del giudice competente.
- La mera mancata riassunzione della causa o l'allegata estinzione del giudizio non possono essere fatte valere per aggirare i termini e i limiti del regolamento di competenza, se il provvedimento impugnato non introduce una nuova statuizione sulla sospensione ma si limita a ribadire quella già resa.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza di una causa pregiudiziale che sia ancora sub iudice; fino alla definizione di tale causa il giudice della causa dipendente può mantenere ferma la sospensione del processo.
- La domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave, non desumibile automaticamente dalla mera proposizione di un rimedio processuale poi dichiarato inammissibile.
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