Cassazione Penale, Sentenza n. 27435/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando quindi la misura cautelare custodiale e la valutazione del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a una pluralità di soggetti, ritenuti partecipi di un'associazione per delinquere dedita a furti in una vasta area del nord Sardegna. Nei confronti del ricorrente la misura era stata disposta per il delitto di associazione per delinquere e per plurimi furti aggravati, riferiti ai capi 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Con un unico motivo di ricorso si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato associativo, sostenendo che mancassero stabilità del contributo del ricorrente, un accordo criminoso, una struttura organizzativa e ruoli definiti; inoltre si evidenziava che alcuni furti sarebbero stati commessi quando il ricorrente era lontano dal territorio dei fatti e che la sua partecipazione sarebbe stata limitata solo ad alcuni episodi e non ad altri reati.
Norme richiamate
Il delitto di associazione per delinquere richiede stabilità del vincolo, indeterminatezza del programma criminoso ed esistenza di una struttura, anche minima, idonea al perseguimento degli scopi illeciti; tali elementi possono essere desunti in via indiziaria dalle modalità concrete dei reati-fine, dalla serialità, dalla ripartizione dei ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria deve curare gli adempimenti previsti dalla disposizione dopo la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze in materia cautelare, la Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura del materiale probatorio né sostituire la propria valutazione a quella del giudice del riesame; il controllo è limitato alla violazione di specifiche norme di legge e alla tenuta logico-giuridica della motivazione.
- La configurabilità dell'associazione per delinquere può essere desunta anche da elementi indiziari, quando i reati-fine siano reiterati, seriali, omogenei nelle modalità esecutive, commessi con coinvolgimento dei medesimi soggetti e con mezzi comuni, tali da rivelare un vincolo stabile e un programma criminoso aperto.
- La mancanza di partecipazione a tutti i reati-fine o l'uso di strumenti personali non escludono, di per sé, la sussistenza del contributo partecipativo all'associazione, se il complesso degli elementi valorizzati dal giudice di merito dimostra contatti stabili e inserimento in un'organizzazione criminale.
- In tema di misure cautelari personali, una motivazione del riesame che valorizzi in modo coerente intercettazioni, continuità dei rapporti, pianificazione preventiva e reiterazione delle condotte è idonea a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria.
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