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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23764/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato improponibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore. Ha conseguentemente travolto anche la decisione di primo grado e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il debitore proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso una procedura di espropriazione presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione, deducendo la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, del precetto e degli atti esecutivi perché eseguita presso un indirizzo nel quale egli non risiedeva più. Sosteneva che la notificazione fosse nulla o comunque inefficace e che, in mancanza di un valido titolo esecutivo, il creditore non potesse procedere ad esecuzione forzata. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d’appello che aveva qualificato il vizio come mera nullità della notificazione, da far valere con opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., e non come inesistenza deducibile con opposizione all’esecuzione. La Suprema Corte rilevava però d’ufficio che, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione e dunque concluso il procedimento esecutivo, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. era improponibile; in tale fase era esperibile solo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali, non già la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Inoltre richiamava il principio del litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione in espropriazione presso terzi, con necessaria partecipazione del terzo pignorato, ma riteneva superflua la rimessione al primo giudice perché l’azione era originariamente improponibile.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è proponibile solo finché il diritto di procedere ad esecuzione forzata è minacciato o in corso; una volta conclusa l'esecuzione con ordinanza di assegnazione, tale rimedio non è più utilizzabile.

  • art. 617 c.p.c.

    Dopo la chiusura dell'espropriazione presso terzi, restano deducibili solo i vizi formali degli atti esecutivi mediante opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 650 c.p.c.

    La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo va fatta valere, secondo la sentenza impugnata richiamata dalla Corte, con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale qualificazione perché assorbe la questione per improponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione del credito chiude il procedimento esecutivo presso terzi, segnando il limite oltre il quale non è più esperibile l'opposizione all'esecuzione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte può cassare senza rinvio quando rileva che la domanda non poteva essere proposta.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    La rimessione al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio è superflua se l'azione è ab origine improponibile.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato solo per il tema del difetto di integrità del contraddittorio e della rimessione al primo giudice.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    La Corte valorizza il principio di ragionevole durata del processo per evitare una rimessione inutile quando l'azione è improponibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità, se dovuto secondo la verifica amministrativa.

  • art. 93 c.p.c.

    Nella successiva ordinanza di correzione viene riconosciuta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese si corregge con il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    Per i provvedimenti redatti in formato elettronico va formato e inserito nel fascicolo informatico un documento contenente il provvedimento corretto e quello di correzione.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione presso terzi, dopo l'ordinanza di assegnazione il debitore non può più proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché il procedimento esecutivo è ormai concluso; in tale fase sono semmai deducibili solo vizi formali con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • L'ordinanza di assegnazione del credito segna il momento finale del processo esecutivo presso terzi e impedisce di rimettere in discussione, con l'opposizione all'esecuzione, il diritto del creditore a procedere esecutivamente.
  • Quando il giudice di legittimità rileva che l'azione proposta era originariamente improponibile, può cassare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., anche se nel giudizio di merito vi era un difetto di contraddittorio con un litisconsorte necessario.
  • Nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario, ma la mancata partecipazione non impone la rimessione al primo giudice se la domanda era ab origine inammissibile o improponibile.
  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere emendata mediante correzione di errore materiale, non mediante i normali mezzi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomateriePignoramento di crediti e beni presso terziOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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