Cassazione Penale, Sentenza n. 20711/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Todini contestava la condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 sostenendo che si era limitato alla mancata redazione delle scritture contabili per il periodo 2010-2014, il che costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 471/1997 e non reato penale. Affermava di aver fornito alla Guardia di Finanza tutta la documentazione in suo possesso e di non aver distrutto o occultato le scritture; perciò mancava il dolo specifico di evasione e non vi sarebbe stato il quid pluris richiesto per la fattispecie penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e confermando la condanna confermata in appello. I giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 perché è emersa la preesistenza di documenti fiscalmente rilevanti (es. fatture) la cui disponibilità è stata resa inesistente o ostacolata agli accertatori e perché la condotta dell'imputato, tra giustificazioni contraddittorie, ostacoli alle attività di verifica e produzione di materiale estraneo alle annualità, è risultata indicativa del dolo specifico di evasione. La Corte ha inoltre ricordato che l impossibilità di ricostruire il reddito non dev essere intesa in senso assoluto: il reato sussiste anche quando la ricostruzione richiede l acquisizione di documenti presso terzi o aliunde. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma punisce chi occulta o distrugge scritture contabili o documenti obbligatoriamente conservati al fine di impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d affari; richiede la preesistenza della documentazione (non si applica alla mera omissione della tenuta delle scritture) e il dolo specifico di evasione. L occultamento è reato permanente, la distruzione è reato istantaneo.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Regola la sanzione amministrativa per la mancata tenuta delle scritture contabili; secondo la Corte la mancata redazione è materia amministrativa e non equivale automaticamente al reato previsto dall art. 10, che richiede la previa esistenza e la conseguente occultazione o distruzione dei documenti.
art. 22, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indica i documenti la cui conservazione e obbligatoria ai fini fiscali (es. fatture ricevute e copia di quelle emesse), contribuendo alla definizione di quali documenti possano integrare la materia penalmente rilevante ai sensi dell art. 10 d.lgs. 74/2000.
Massime di principio
- La fattispecie di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) presuppone che le scritture siano state previamente istituite; la mera omissione della loro tenuta è sanzionata amministrativamente e non integra automaticamente il reato penale.
- L occultamento si configura anche se, per ricostruire il reddito o il volume d affari, è necessario acquisire documenti presso terzi o aliunde; non occorre che la ricostruzione sia impossibile in senso assoluto, basta che la condotta abbia impedito o reso più difficoltoso il controllo fiscale.
- L elemento soggettivo del reato (dolo specifico di evasione) può essere desunto da indizi oggettivi come l esercizio di un attività produttiva, la produzione di fatture riconducibili all impresa, condotte ostative all accertamento, spiegazioni contraddittorie o produzione di documentazione estranea.
- L occultamento è reato permanente: la condotta perdura fintanto che gli organi di controllo non possono avere accesso ai documenti; la distruzione è reato istantaneo.
- La cooperazione dell imputato con la Guardia di Finanza non esclude automaticamente la responsabilità penale se permangono elementi indizianti di un comportamento volto a impedire la ricostruzione contabile.
- In casi analoghi la difesa può cercare di dimostrare l assenza di documenti anteriormente istituiti o la piena disponibilità di documentazione utile agli accertatori per escludere il presupposto materiale del reato; altrimenti la contestazione penale è difficilmente eludibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20654/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20657/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20658/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20661/2022 del 27/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →