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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14339/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva definito il giudizio di impugnazione della decisione di primo grado del Tribunale di Ancona. Dalla pronuncia di legittimità emerge però che il ricorso è stato dichiarato improcedibile per difetto di deposito della copia autentica della sentenza impugnata: la ricorrente aveva dichiarato di impugnare la sentenza d'appello n. 1511/2024, ma nel file telematico indicato come provvedimento impugnato era contenuta invece la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona n. 980/2022. Gli altri documenti depositati non contenevano la copia della sentenza della Corte d'appello e neppure la resistente l'aveva depositata. La Corte ha quindi ritenuto violato l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito i quattro motivi di impugnazione. Ha condannato la ricorrente a rifondere alla Regione Marche le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 28.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, qualora dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato costituisce un adempimento essenziale: la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'onere di deposito non è soddisfatto dalla produzione di un documento diverso dalla sentenza effettivamente impugnata, anche se etichettato come tale nel fascicolo telematico.
  • L'improcedibilità per omesso deposito del provvedimento impugnato comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso e la condanna alle spese della parte soccombente.
  • La mancata impugnazione corredata dalla documentazione prescritta può determinare anche l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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