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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21258/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso investiva un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra reati già definiti, indicati nel testo come ricettazioni ed evasioni. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali fatti dovessero essere unificati in continuazione, valorizzando la propria condizione di tossicodipendenza e contestando la lettura delle distanze temporali e delle modalità esecutive operata dal giudice dell'esecuzione. La Corte rileva però che le censure sono generiche, mirano a una rivalutazione del merito e, per quanto deducono questioni giuridiche o vizi motivazionali, sono manifestamente infondate. In particolare, la decisione impugnata aveva escluso la continuazione per l'eterogeneità dei reati, per il lungo lasso di tempo tra i fatti, per le modalità contingenti ed estemporanee delle condotte e perché le evasioni erano finalizzate esclusivamente alla fuga dal luogo di detenzione, senza elementi sintomatici di un disegno criminoso unitario sin dall'origine. La tossicodipendenza non era stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a fondare l'unicità del disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente la mera presenza di più reati, specie se eterogenei, lontani nel tempo e commessi con modalità contingenti ed estemporanee. La tossicodipendenza può rilevare solo se i reati risultano collegati e dipendenti da tale stato e ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e può essere condannata anche a una somma in favore della Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01

    Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01

    La tossicodipendenza può essere considerata elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso soltanto con riguardo a reati ad essa collegati e dipendenti, sempre che ricorrano le altre condizioni per la continuazione.

  • Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01

    Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01

    Conferma il principio per cui la tossicodipendenza non basta di per sé a fondare la continuazione, dovendo emergere un effettivo collegamento tra lo stato di dipendenza e i singoli reati.

  • Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01

    Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01

    La valutazione della continuazione deve essere ancorata agli indici sintomatici dell'unitarietà del programma criminoso e non può prescindere dalle concrete modalità dei fatti e dalla loro collocazione temporale.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. richiede la prova di un comune disegno criminoso originario: la mera pluralità di reati non è sufficiente, soprattutto se le condotte sono eterogenee, distanziate nel tempo e determinate da occasioni contingenti.
  • Il dato cronologico può legittimamente operare come indice probatorio negativo della continuazione: quanto maggiore è la distanza temporale tra i fatti, tanto più elevato è l'onere di allegare elementi concreti che dimostrino l'unitarietà del programma delittuoso.
  • Lo stato di tossicodipendenza non integra automaticamente il vincolo della continuazione; può essere valorizzato solo se i singoli reati risultano effettivamente collegati alla necessità di procurarsi la sostanza stupefacente e se sussistono anche gli altri presupposti dell'istituto.
  • In sede di legittimità, censure che mirano a una nuova valutazione del merito sulla sussistenza della continuazione sono inammissibili se non si confrontano in modo specifico con la motivazione del giudice dell'esecuzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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