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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 1951 - Comm. Trib. Prov. Genova

IMPOSTE SUI REDDITI - Imposta sostitutiva ex art. 5 l. 28 dicembre 2001 n. 448 - Rivalutazione partecipazioni - versamento - Morte del titolare delle stesse - Impossibilità giuridica di utilizzare tale imposta sostitutiva da parte degli eredi - Rimborso - Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi sostenevano che la morte del contribuente avesse reso impossibile utilizzare il beneficio fiscale connesso alla rivalutazione delle partecipazioni, poiché il de cuius non aveva potuto cederle a titolo oneroso prima del decesso. Secondo tale prospettazione, sarebbe quindi venuta meno la causa del pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva e le somme avrebbero dovuto essere restituite.

La decisione

Il ricorso è stato respinto ed è stato ritenuto legittimo il diniego di rimborso dell'Ufficio. Il pagamento dell'imposta era originariamente fondato su una scelta volontaria e priva di errori o vizi della volontà. La morte del contribuente costituisce un evento successivo e imprevedibile che può rendere inutilizzabile il beneficio fiscale, ma non elimina retroattivamente la causa giuridica del pagamento e non genera, di per sé, un diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

    La norma disciplina l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni. Il versamento consente di prenotare un beneficio fiscale futuro, collegato alla determinazione della plusvalenza in caso di successiva cessione onerosa, ma il mancato utilizzo del beneficio per un evento successivo non comporta automaticamente il rimborso.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, 2 aprile 2015, n. 6688

    L'evento della morte del dante causa non priva di causa giuridica il pagamento dell'imposta a suo tempo effettuato e che solo un evento successivo ed imprevedibile ha reso inutiliter dato.

    In assenza di errori, omissioni o vizi della volontà al momento del pagamento, le vicende successive, compreso il decesso del contribuente, non fondano il diritto alla restituzione di un'imposta volontariamente versata.

Massime di principio

  • Il rimborso di un'imposta volontariamente pagata non spetta soltanto perché, dopo il versamento, il contribuente non riesce più a utilizzare il beneficio fiscale previsto.
  • Per ottenere la restituzione occorre normalmente dimostrare un errore nel pagamento, un'indebita debenza originaria, un vizio della volontà o una specifica previsione normativa di rimborso.
  • Gli eventi successivi e imprevedibili, come la morte del contribuente, non eliminano retroattivamente la validità del pagamento né trasformano automaticamente l'investimento fiscale in un indebito.
  • Quando un regime fiscale produce vantaggi solo al verificarsi di un evento futuro, il contribuente sostiene il rischio che tale evento non si realizzi, salvo diversa disciplina espressa.

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