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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16067/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame- Catania del 01/12/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare (31/10/2022). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 16 e 27 c.p.p. per incompetenza territoriale, sostenendo che il reato più grave (capo 3: estorsione aggravata dal metodo mafioso) fosse stato commesso nel circondario di Messina (Taormina), con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare; contestava inoltre che la diversa posizione processuale del coimputato Carmelo Porto (separatamente giudicato per reati di droga) potesse determinare la competenza di Catania.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il tribunale ha ritenuto sussistente la connessione tra i reati contestati a Raneri (capo 1: partecipazione all'associazione mafiosa commessa in Caltabiano, circondario di Catania; capo 3: estorsione in Taormina) e il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 9) contestato a Carmelo Porto. Applicando l'art. 12, comma 1, lett. a) c.p.p. e il criterio di competenza di cui all'art. 16 c.p.p., ha confermato la competenza per territorio del giudice di Catania nonostante la separata giudicazione di Porto. Ha precisato che la connessione non dipende dalla pendenza contemporanea degli altri procedimenti (richiamando Sez. U., Taricco). In conseguenza del rigetto, ha condannato Raneri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ha disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Il tribunale ha applicato il criterio di competenza per connessione previsto da tale norma per attribuire la competenza territoriale al Tribunale di Catania, in considerazione della connessione tra i reati contestati a Raneri e quelli contestati a terzi (Porto).

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla competenza, ma il Tribunale del Riesame non ha riconosciuto violazione in relazione alla conservazione della misura cautelare, ritenendo prevalente il criterio di connessione.

  • art. 12, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 12, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha fatto riferimento a questa norma per definire la connessione fra procedimenti quando il reato è stato commesso da più persone in concorso; tale connessione giustifica l'unificazione della competenza in capo all'autorità territoriale individuata.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione mafiosa è stato qualificato come parte integrante del programma criminale che connette tra loro estorsioni e traffici illeciti, contribuendo a giustificare la competenza di Catania per connessione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per l'associazione dedita al narcotraffico (capo 9) è stata considerata idonea a determinare la connessione con gli altri reati contestati e, quindi, la competenza territoriale di Catania.

  • artt. 81, 110, 629, 628 cod. pen. (atti richiamati nella imputazione)

    artt. 81, 110, 629, 628 cod. pen.

    Riferimenti alle fattispecie di estorsione e concorso; usati per descrivere la struttura della imputazione (estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso in concorso).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sez. U., n. 27343 del 28/02/2013 (Taricco)

    Sez. U., n. 27343 del 28/02/2013, Rv. 255345

    Giurisprudenza richiamata per affermare che le regole di competenza per connessione sono autonome e non richiedono la pendenza contemporanea dei procedimenti nello stesso stato e grado; quindi la separata giudicazione di un coimputato non esclude la connessione.

Massime di principio

  • La competenza territoriale può essere spostata in favore dell'autorità che procede per connessione quando esistono reati commessi in concorso fra più persone: il criterio di connessione è autonomo e può prevalere sulla localizzazione del singolo reato più grave.
  • La connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. sussiste quando reati diversi sono commessi da più persone in concorso e tali reati rientrano nel medesimo programma criminale; in tal caso si applica il criterio di competenza previsto dall'art. 16 c.p.p.
  • La pendenza o la separata giudicazione di un coimputato in altro procedimento non esclude di per sé la connessione né la conseguente attribuzione di competenza a un diverso ufficio giudiziario (richiamo a Sez. U., Taricco).
  • Per impugnare con successo una questione di incompetenza territoriale fondata sul luogo del reato più grave è necessario dimostrare l'assenza di collegamenti fattuali o di concorso che colleghino i reati al territorio del giudice indicato come competente per connessione.
  • In caso di rigetto del ricorso per riesame il giudicante può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi le impugnazioni infondate possono comportare oneri economici.

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