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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01684/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un lavoratore al superiore inquadramento contrattuale, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti incentrati sulla dedotta erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali relative alle mansioni concretamente svolte nel periodo considerato. Con il primo motivo ha denunciato omesso esame di fatti storici decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato parti delle deposizioni di alcuni testimoni che avrebbero escluso, per il periodo 2007-2008, lo svolgimento da parte del lavoratore di attività connotate da alta specializzazione, importanza, pienezza, continuità e autonomia. Con il secondo motivo ha reiterato le medesime censure con riferimento ai ruoli di Responsabile Riduzione Costi e di Pillar Leader del Pilastro Focused Improvement, contestando la ritenuta trasversalità delle attività e l'attribuzione delle mansioni di elevato contenuto professionale, evidenziando che tali attività sarebbero state pacificamente affidate al lavoratore solo dal 2009. Con il terzo motivo ha nuovamente contestato l'accertamento della Corte d'appello sulla progettazione e sullo sviluppo di numerosi progetti, nonché sul carattere trasversale dell'attività svolta, richiamando altre deposizioni testimoniali. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in realtà mirassero a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle deposizioni testimoniali, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post-riforma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico sia comunque stato esaminato dal giudice di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali

    Il vizio è configurabile solo se viene omesso l'esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non basta censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione di tali norme è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite agli atti oppure attribuisca alle prove un valore diverso da quello imposto dalla legge; non ricorre invece per la sola contestazione del cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La deduzione del vizio motivazionale richiede il rispetto degli oneri di deposito e localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo specificamente omesso; non è sufficiente denunciare la mancata valorizzazione di singoli elementi probatori.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, salvo che siano state utilizzate prove non introdotte in causa o attribuito efficacia legale a prove liberamente valutabili.
  • Quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omissione di alcune risultanze testimoniali non integra di per sé il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
  • Le doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una diversa ricostruzione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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