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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23786/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo rivendicante)

La controversia

Un terzo aveva acquistato nel 2016 un immobile da una dante causa che dichiarava di esserne divenuta proprietaria per usucapione maturata sin dal 1977. Poiché l'immobile risultava ancora formalmente intestato alla società poi fallita e, dopo la vendita all'asta disposta nel 2017 nell'ambito della procedura, era stato emesso ordine di liberazione, il terzo proponeva opposizione di terzo per ottenere l'accertamento della validità ed efficacia della compravendita e, in via principale o subordinata, l'accertamento dell'usucapione in favore della dante causa o dello stesso attore. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo applicabile l'art. 24 l.f. nel testo novellato, che attrarrebbe tutte le azioni derivanti dal fallimento, comprese quelle reali immobiliari, al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava violazione dell'art. 24 l.f. e dell'art. 150 d.lgs. 5/2006, sostenendo che, trattandosi di fallimento dichiarato nel 2004, si dovesse applicare la disciplina previgente, la quale escludeva le azioni reali immobiliari dalla competenza del tribunale fallimentare e manteneva applicabili le ordinarie regole di competenza territoriale, sicché competente era il tribunale del luogo di ubicazione dell'immobile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha ritenuto errata l'ordinanza declinatoria di competenza e ha affermato la competenza del Tribunale di Paola. Ha chiarito che, poiché la procedura fallimentare era stata aperta prima della riforma del 2006 ed era quindi soggetta alla disciplina previgente per effetto dell'art. 150 d.lgs. 5/2006, non poteva applicarsi la nuova formulazione dell'art. 24 l.f. che attribuisce al tribunale fallimentare la competenza su tutte le azioni derivanti dal fallimento senza eccezioni. Pertanto, per l'azione reale immobiliare proposta da terzo contro il fallimento restano ferme le ordinarie regole di competenza e non opera la vis attractiva del tribunale fallimentare. La Corte ha inoltre richiamato, in chiave conforme, l'orientamento secondo cui l'accertamento dell'usucapione di un bene immobile già avvenuta prima del fallimento non può essere svolto nel procedimento di verifica dello stato passivo, trattandosi di giudizio che richiede le parti necessarie proprie dell'azione reale.

Norme richiamate

  • art. 24 l.f.

    "il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore"

    Nel testo previgente alla riforma, la competenza del tribunale fallimentare non si estendeva alle azioni reali immobiliari; la versione novellata, invece, amplia la competenza, ma non si applica alle procedure anteriori alla riforma per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 150 d.lgs. 5/2006

    "I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore"

    La disposizione transitoria mantiene applicabile la disciplina previgente alle procedure fallimentari aperte prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006.

  • art. 3 d.lgs. 169/2007

    L'abrogazione del secondo comma dell'art. 24 l.f. non incide sulla disciplina transitoria già dettata dal d.lgs. 5/2006 per le procedure anteriori.

  • art. 22 d.lgs. 169/2007

    La norma transitoria conferma che la riforma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla sua entrata in vigore e alle procedure aperte successivamente.

  • artt. 737-742 c.p.c.

    Richiamati dal tribunale per il rito camerale, ma la Corte non fonda su tali disposizioni la decisione, concentrandosi sulla competenza.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato dalla parte per far valere l'acquisto per usucapione anche in favore dell'avente causa.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sostanziale invocata per l'accertamento dell'usucapione ventennale.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato per l'intervento adesivo del creditore ipotecario.

  • art. 619 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui, nelle procedure fallimentari anteriori alla riforma, il terzo può far valere la proprietà del bene immobile acquisito al fallimento con l'opposizione di terzo nelle forme dell'art. 619 c.p.c.

  • art. 24 l.f. (testo previgente)

    Per le procedure anteriori alla riforma resta esclusa la possibilità di attrarre al foro fallimentare le azioni reali immobiliari.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale è soggetta alla disciplina previgente per effetto di una norma transitoria, la competenza per le azioni reali immobiliari va determinata secondo il testo originario dell'art. 24 l.f., senza applicare la successiva estensione della vis attractiva del tribunale fallimentare.
  • La deroga alle ordinarie regole di competenza opera solo se la norma speciale è effettivamente applicabile ratione temporis alla procedura interessata; se la norma novellata non si applica, non può fondarsi su di essa la competenza del tribunale fallimentare.
  • Nelle procedure fallimentari anteriori alla riforma, il terzo che rivendichi la proprietà di un immobile già acquisito al fallimento non è tenuto a utilizzare il reclamo endofallimentare, potendo agire con gli ordinari rimedi di cognizione e, se del caso, con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
  • L'accertamento dell'usucapione di un immobile richiede un giudizio tra le parti necessarie proprie dell'azione reale e non può essere efficacemente svolto nel procedimento di verifica fallimentare, strutturalmente destinato alla verifica del passivo della massa dei creditori.
  • La disciplina processuale applicabile a una controversia che incide sulla procedura concorsuale non si determina in astratto in base alla data di introduzione del giudizio, ma in base al coordinamento tra la norma speciale vigente e la relativa disciplina transitoria della procedura fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLiquidazione giudizialePossesso
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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