Cassazione Penale, Sentenza n. 40817/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la misura di prevenzione e la confisca di quote societarie (A.C.R. Costruzioni s.r.l.: 51% intestato ad Anna Agostinacchio e 49% a Maria Concetta Cipriani) ritenute riconducibili al proposto Giovanni Cipriani. Maria Concetta Cipriani deduceva omissione di motivazione in relazione alla prova (garanzia fideiussoria) della sua reale posizione di socia e quindi dell'autenticità dell'investimento con patrimonio proprio. Anna Agostinacchio impugnava per tre motivi: (1) violazione degli artt. 16 e 4 del D.Lgs. 159/2011 per mancata valutazione della pericolosità del proposto nel periodo degli investimenti; (2) mancata correlazione cronologica tra periodo di pericolosità e tempo degli investimenti societari; (3) errata valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti, con contestuale violazione del giudicato in relazione all'intervallo temporale della pericolosità già individuato in sede di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per vizio formale: le impugnazioni erano state sottoscritte dal difensore delle terze interessate senza la prescritta procura speciale necessaria per proporre appello come terze interessate; tale carenza determina inammissibilità non sanabile e si estende al grado successivo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). La Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
Norme richiamate
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
"l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento"
La Corte interpreta la norma come base per dichiarare inammissibile il ricorso anche in Cassazione, ove emergano vizi di ammissibilità non rilevati prima.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Le norme sono state invocate dalla ricorrente Agostinacchio in tema di misure di prevenzione e valutazione della pericolosità sociale, ma la Corte non ha esaminato la loro applicazione per via dell'inammissibilità formale del ricorso.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte da terzi interessati è indispensabile la procura speciale: l'assenza di tale procura rende il gravame inammissibile e non è sanabile nei gradi successivi.
- La Cassazione può dichiarare l'inammissibilità in qualsiasi stato e grado del procedimento quando ricorra un vizio di adempimento formale non rilevato anteriormente (art. 591, comma 4 c.p.p.).
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali, il giudice non entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate; dunque, profili rilevanti (es. prova di reale investimento, correlazione cronologica, sproporzione patrimoniale) restano non vagliati e dovranno essere riproposti correttamente in sede ammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare oltre alle spese processuali anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante cura formale nella compilazione e nella qualificazione degli atti di impugnazione.
- Quando si impugnano misure di prevenzione riconducendo quote societarie a terzi, è cruciale documentare e far emergere con chiarezza elementi quali garanzie fideiussorie, apporto patrimoniale personale e correlazione temporale tra acquisizione dei beni e periodo di pericolosità, ma ciò va fatto in atti formalmente ammissibili.
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