Cassazione Penale, Sentenza n. 18610/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., relativamente al capo b) (omicidi noti come "strage dell'Ariola"). Il ricorrente sosteneva l'esistenza di una connessione qualificata fra il delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) e gli omicidi, nonché la desumibilità anteriore dagli atti degli elementi indiziari a carico di Maiolo Angelo già al momento dell'adozione della prima misura (emessa il 2 gennaio 2012). Si contestava inoltre la motivazione sul punto della premeditazione e sul momento di adesione al sodalizio, invocando che dichiarazioni di collaboratori e altro materiale probatorio fossero già disponibili in epoca anteriore alla prima ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato la richiesta di retrodatazione. Ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che aveva escluso l'esistenza di una connessione qualificata tra il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis) e gli omicidi contestati: non è emersa identità di disegno criminoso né un nesso di strumentalità tra i due fatti. Inoltre la Corte ha ritenuto che, al momento dell'emissione della prima ordinanza (2 gennaio 2012), non fosse desumibile dagli atti un quadro indiziario tale da giustificare già allora la misura per gli omicidi; il materiale probatorio si è infatti completato solo in epoca successiva con ulteriori dichiarazioni di collaboratori e attività di riscontro. La Corte ha altresì precisato che la rilevata aggravante della premeditazione non implica automaticamente l'inclusione dell'omicidio nel medesimo disegno criminoso dell'associazione mafiosa. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen., comma 3
art. 297, comma 3, c.p.p.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue i casi in cui la retrodatazione opera automaticamente (stesso procedimento e stesso fatto o fatti con connessione qualificata) da quelli in cui occorre verificare l'anteriore desumibilità dagli atti degli elementi probatori al momento della prima ordinanza.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; è il reato oggetto della prima ordinanza cautelare, la cui relazione con i delitti omicidiari è stata valutata ai fini della connessione qualificata e della retrodatazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di notifica a seguito del provvedimento di rigetto; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza della cancelleria.
Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia e altri)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che individua tre profili per l'applicazione dell'art. 297, comma 3: retrodatazione automatica per ordinanze nel medesimo procedimento per lo stesso fatto o fatti con connessione qualificata; retrodatazione in procedimenti diversi solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio; e il caso di misure nello stesso procedimento per fatti non connessi, in cui la retrodatazione è subordinata all'esistenza, alla data della prima ordinanza, di elementi idonei a giustificare la seconda misura.
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Affermata la natura di rimedio della retrodatazione nei casi in cui la scelta investigativa abbia separato procedimenti o procrastinato l'adozione delle misure; ma si esclude che la mera presenza di elementi probatori negli atti dimostri automaticamente la conoscenza integrale del loro significato al momento della prima ordinanza.
Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 (Buscemi)
Chiarisce che per l'anteriore "desumibilità" occorre l'emersione quantitativa di un complesso di indizi sufficienti a giustificare la misura già al tempo della prima ordinanza, senza attendere l'elaborazione interpretativa successiva da parte degli organi d'indagine.
Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021 (Ferraiuolo)
Orientamento secondo cui non sussiste automaticamente connessione rilevante tra associazione mafiosa e omicidi commessi nello svolgimento dell'attività dell'associazione, perché gli omicidi non sempre rappresentano la finalità per cui l'organizzazione è costituita.
Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 (Di)
Definisce la nozione di 'desumibilità' come condizione di conoscenza derivata da un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un giudizio prognostico sufficientemente solido per richiedere la misura cautelare.
Sez. 1, n. 1068 del 04/12/2025 (Spagnuolo)
Affermato che la premeditazione non basta a dimostrare l'identità del disegno criminoso con l'associazione mafiosa, se non emerge la prova di una ideazione dell'omicidio già al momento dell'adesione all'organizzazione.
Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024 (N.)
Precisazione sui criteri di riconoscimento della premeditazione: valutazione in relazione ai mezzi impiegati, modalità della condotta e al tempo necessario a far maturare il proposito delittuoso.
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. opera automaticamente solo nei casi di ordinanze nello stesso procedimento per lo stesso fatto o per fatti legati da connessione qualificata; in tutti gli altri casi occorre verificare la desumibilità anteriore dagli atti.
- Per essere "desumibili" ai fini della retrodatazione, gli elementi indiziari devono formare sin dalla data della prima ordinanza un quadro quantitativamente sufficiente a giustificare la nuova misura; non è sufficiente la mera esistenza di fonti o notizie di reato o la successiva rielaborazione interpretativa degli stessi elementi.
- La sussistenza dell'aggravante della premeditazione non equivale automaticamente all'esistenza di un disegno criminoso unitario collegato all'associazione; per collegare l'omicidio all'associazione occorre prova, anche embrionale, dell'ideazione dell'omicidio al momento dell'adesione.
- Quando si contestano più delitti in procedimenti diversi, è fondamentale documentare la data di effettiva emersione e la consistenza del compendio probatorio utile alla misura; se il quadro probatorio rilevante si è completato solo successivamente, la retrodatazione non opera.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, è importante dimostrare che, al momento della prima misura, esisteva già un compendio probatorio oggettivamente idoneo e sufficiente (dichiarazioni, riscontri, elementi di collegamento) e non limitarsi a sostenere che le notizie o le dichiarazioni erano semplicemente presenti negli atti.
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