Cassazione Civile, Ordinanza n. 14539/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessori)
La controversia
La controversia trae origine da una lite tra fratelli e coniugi su alcuni immobili siti nel Comune di Cepagatti. I coniugi avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione di un terreno con villa e di un altro terreno adibito a orto, assumendo di averli posseduti uti domini per oltre vent'anni; i germani della coniuge avevano resistito e proposto anche domanda riconvenzionale di accessione della villa al suolo, rilascio dei beni e risarcimento dei danni per il mancato godimento. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda di usucapione e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'Appello, invece, aveva rigettato integralmente l'usucapione, confermando il diniego dell'accessione e compensando le spese. Contro tale sentenza i tre germani hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto non provata la comproprietà del suolo, nonostante fosse pacifica; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2699-2700 c.c. per non avere valorizzato l'atto di acquisto del 1939 e per non avere disposto CTU; violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. per il mancato espletamento della consulenza tecnica; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2721 ss. c.c. per non avere considerato la prova testimoniale sulla titolarità dei fondi; violazione degli artt. 934, 1140, 1142, 1158 e 2697 c.c. per il rigetto della domanda di accessione e per il riconoscimento del possesso ultraventennale, anche per il tramite della madre; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla comproprietà del fondo; violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2721 ss. c.c. per il rigetto della domanda risarcitoria per mancato godimento dei beni comuni; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ripristino del possesso. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, perché ha rilevato d'ufficio la mancanza di valida procura speciale per il ricorso: la procura prodotta era stata rilasciata per impugnare un'altra sentenza, relativa a un diverso giudizio e a una diversa decisione, sicché non poteva ritenersi riferita alla sentenza effettivamente impugnata. La mera allegazione della procura alla notifica telematica del ricorso non è stata considerata sanante, perché il contenuto della delega escludeva in modo univoco la riferibilità al presente giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese perché i controricorrenti erano intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., rilevando che la procura depositata era stata conferita per l'impugnazione di una sentenza diversa da quella oggetto del presente ricorso. Di conseguenza non ha esaminato i motivi relativi ad accessione, usucapione, prova testimoniale, consulenza tecnica, domanda risarcitoria e omessa pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché le controparti erano rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio; non esaminato nel merito.
Invocato per il riparto dell'onere della prova; non scrutinato nel merito per il difetto di procura.
Richiamato in relazione al valore dell'atto pubblico prodotto; non esaminato nel merito.
Richiamato in relazione alla fede privilegiata dell'atto pubblico; non esaminato nel merito.
Richiamato per la consulenza tecnica d'ufficio; non esaminato nel merito.
Richiamato per la nomina del consulente tecnico d'ufficio; non esaminato nel merito.
Richiamate le norme sulla prova testimoniale; non esaminate nel merito.
Richiamato in tema di accessione immobiliare; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.
Richiamato per il possesso mediato/indiretto ai fini dell'usucapione; non esaminato nel merito.
Richiamato per la prova del possesso utile all'usucapione; non esaminato nel merito.
Richiamato quale norma sull'usucapione ventennale; non esaminato nel merito.
Richiamato per il denunciato vizio di omessa pronuncia; non esaminato nel merito.
Usato come base formale di tutti i motivi di ricorso; la Corte non è entrata nel relativo esame sostanziale.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione richiede procura speciale riferita a una causa determinata e alla sentenza da impugnare.
Richiamato per affermare che la procura deve essere conferita prima della notificazione del ricorso.
Norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato nel testo come base della domanda di accessione della costruzione al suolo.
Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2018 n. 3873
Richiamata per affermare l'operatività dell'accessione anche nell'ipotesi di edificazione su area comune.
Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2022 n. 36057
Richiamata per il principio secondo cui la procura nativa digitale o attestata conforme inserita nella busta PEC può essere equiparata alla procura in calce solo se il testo consente di riferirla al giudizio impugnato; non opera quando il contenuto esclude univocamente tale riferibilità.
Cass. 21 marzo 2005 n. 6070
Richiamata a sostegno del principio sulla riferibilità della procura speciale al giudizio impugnato.
Cass. 16 dicembre 2004 n. 23381
Richiamata a sostegno del principio sulla riferibilità della procura speciale al giudizio impugnato.
Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1995 n. 11178
Richiamata a sostegno del principio sulla specialità e riferibilità della procura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e riferita alla specifica sentenza impugnata; una procura conferita per impugnare un diverso provvedimento non abilita a proporre ricorso avverso altra decisione, anche se materialmente allegata al ricorso notificato via PEC.
- L'equiparazione tra procura digitale/allegata nella busta PEC e procura in calce opera solo quando il contenuto della delega non escluda in modo univoco la riferibilità al giudizio di cassazione instaurato; se il testo individua una sentenza diversa, la specialità manca.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non esamina i motivi di merito relativi a prova, usucapione, accessione, consulenza tecnica o omessa pronuncia.
- La domanda di accessione o di usucapione richiede, in linea generale, la dimostrazione dei presupposti invocati dalla parte che agisce, ma nel caso concreto tale profilo non è stato scrutinato per il difetto di valida procura.
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