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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 04887/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato in appello le riprese a tassazione operate dall'Ufficio in relazione a finanziamenti infragruppo (tasso 2%) concessi dalla società controllata italiana alla controllante lussemburghese. L'Agenzia censurava la decisione di merito con quattro motivi (contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110 del d.P.R. n. 917/1986 in materia di transfer pricing, omesso esame di fatto decisivo), sostenendo che il tasso applicato fosse anormalmente basso rispetto ai tassi di mercato (Banca d'Italia 3,3% e BOT 2,2% o altri tassi interni al gruppo 4-5%) e che fosse dunque legittima la ripresa a tassazione degli interessi per i periodi contestati (anni 2006-2007).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi prospettati: il primo motivo (contraddittorietà) era infondato perché la CTR aveva fornito, seppure sinteticamente, altre ragioni fattuali a supporto della decisione; il secondo motivo risultava inammissibile per genericità e mancanza di specificità; il terzo è infondato alla luce dei principi sul riparto dell'onere della prova in materia di transfer pricing (l'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni infragruppo a prezzi apparentemente inferiori al valore normale, mentre il contribuente deve dimostrare la conformità ai valori di mercato o ragioni commerciali interne al gruppo) e la CTR aveva adeguatamente valutato gli elementi di contorno ritenendo plausibile il tasso del 2% per le specifiche caratteristiche dell'operazione; il quarto motivo (omesso esame di fatto decisivo) è inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza. Conseguentemente la sentenza di appello è stata confermata e il ricorso cassatorio rigettato; l'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese di cassazione a favore della PDM D S.r.l.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 110, comma 7 (TUIR)

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito dalle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

    La norma identifica il criterio del "valore normale" per le operazioni infragruppo come deroga alla determinazione del reddito basata sui corrispettivi pattuiti; non richiede la prova di un vantaggio fiscale per procedere alla rettifica, ma la Corte ribadisce che l'Amministrazione deve provare la discrepanza rispetto al valore normale mentre il contribuente ha l'onere di dimostrarne la normalità o ragioni commerciali che giustifichino il prezzo.

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 9, comma 3

    Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

    Definisce il criterio oggettivo del "valore normale" da utilizzare per confrontare i corrispettivi infragruppo con i prezzi che sarebbero praticati in condizioni di libera concorrenza; possibile utilizzare listini, tariffe e altre fonti comparabili nonché dati di mercato osservabili.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3,4,5

    Limita il sindacato in cassazione: n.3 (violazione o falsa applicazione di norme sostanziali), n.4 (contraddittorietà o carenza della motivazione costituzionalmente rilevante), n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ricorda i rigidi limiti di ammissibilità delle censure sulla motivazione e sull'omesso esame, richiedendo specificità e che il vizio attenga a profili di rilevanza costituzionale o a fatti storici decisivi e discussi in grado di merito.

  • Modello di Convenzione OCSE, art. 9 (transfer pricing)

    Riferimento interpretativo internazionale su cui si fonda la disciplina domestica: l'art. 9 OCSE giustifica l'uso del criterio del valore normale per evitare spostamenti artificiali di base imponibile tra Stati; la finalità principale è la corretta ripartizione del potere impositivo tra Stati, non necessariamente la prova di un vantaggio fiscale.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing l'Amministrazione ha l'onere di provare che le operazioni infragruppo sono state concluse a condizioni apparentemente difformi dal "valore normale"; non è necessario che dimostri anche il concreto vantaggio fiscale ricavato dal contribuente.
  • Una volta allegata dall'Amministrazione la discordanza rispetto ai parametri di mercato, grava sul contribuente la prova della conformità al valore normale o di ragioni commerciali oggettive interne al gruppo che giustifichino la diversa determinazione del prezzo o del tasso.
  • Il giudice di merito può valutare elementi di contorno (dati Banca d'Italia, tassi applicati a operazioni comparabili, dinamiche di gruppo, natura e genesi dell'operazione) per decidere sulla plausibilità delle condizioni infragruppo; la decisione deve essere motivata, ma i vizi di motivazione sono sindacabili in cassazione solo se raggiungono rilievo costituzionale (mancanza assoluta, apparente o contraddittoria).
  • Le doglianze processuali in cassazione che siano generiche o ipotetiche sono inammissibili: vanno indicate con chiarezza le ragioni e i fatti decisivi che si ritiene non siano stati esaminati correttamente dal giudice di merito.
  • La disciplina del transfer pricing mira alla corretta allocazione della base imponibile fra Stati; dunque le rettifiche possono essere operate indipendentemente dalla prova di un intento elusivo, purchù sia dimostrata la non conformità rispetto ai valori di mercato.
  • In caso di finanziamenti infragruppo la comparazione deve tener conto di caratteristiche comparabili (importo, durata, credit rating del prenditore): l'assenza di confronti specifici da parte dell'Amministrazione può indebolire la ripresa a tassazione se il giudice di merito ne ricava plausibili spiegazioni commerciali.

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