Cassazione Civile, Sentenza n. 04761/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Commerzbank AG chiedeva il rimborso delle ritenute alla fonte operate in Italia sui dividendi percepiti dalle sue partecipazioni (anni 2004-2007), ritenute complessivamente pari a Euro 13.656.018 (distinte in non-trading book e trading book dividends). La banca denunciava un trattamento fiscale discriminatorio rispetto alle società italiane alla luce dei principi di libera circolazione dei capitali del T.F.U.E. (artt. 49, 63, 65), chiedendo il rimborso delle ritenute operate. L'Amministrazione contestava l'onere probatorio (sussistenza dei credit advices e della qualifica di beneficiario effettivo) e sosteneva che, con riferimento ai trading book dividends, la contribuente avesse in Germania optato per la deduzione dell'imposta italiana dalla base imponibile (rinunciando al credito d'imposta), per cui il rimborso non era dovuto; inoltre invocava la disciplina convenzionale (Convenzione di Bonn Italia-Germania) e la normativa nazionale successiva (art. 89, comma 2-bis T.U.I.R.) per escludere la discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha accolto il ricorso incidentale di Commerzbank AG. In particolare la Corte ha ritenuto infondati i motivi posti dall'Amministrazione (anche in relazione all'onere probatorio e all'applicabilità della disciplina nazionale introdotta dal 2008, non rilevante per gli anni 2004-2007). Sulla questione centrale, la Corte ha accolto il principio già affermato con pronuncia n. 13884/2023: se il meccanismo convenzionale di credito d'imposta (Convention Bonn, art. 24 par. 3 lett. b) non compensa integralmente l'effetto discriminatorio, lo Stato della fonte non può limitarsi a tale meccanismo e deve applicare il trattamento più favorevole previsto per i residenti (ossia la ritenuta ridotta). Per i trading book dividends la Corte ha pertanto cassato parzialmente la sentenza d'appello e ha disposto l'annullamento del diniego di rimborso nei limiti degli importi accertati dalla CTR (la CTR aveva rilevato ritenute sui trading book dividends pari a Euro 501.034,89 al netto dell'imposta dell'1,65%): conseguentemente è disposto il riconoscimento del rimborso nei limiti indicati. Le spese di giudizio sono compensate. Non è stata disposta certificazione delle spese a carico dell'Amministrazione in ragione dell'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la tassazione mediante ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da soggetti residenti in Italia a non residenti; la Corte lo considera il quadro normativo domestico applicabile agli anni 2004-2007 per l'imposizione alla fonte
art. 10, paragrafo 2, Convenzione Internazionale di Bonn (18 ottobre 1989) Italia-Germania
Contiene la clausola del "beneficiario effettivo"; la CTR e la Corte hanno rilevato che tale clausola non impedisce automaticamente la tutela fondata sul divieto di discriminazione comunitaria quando il regime nazionale determina un trattamento meno favorevole e la convenzione non rimuove integralmente l'effetto discriminatorio
art. 24, paragrafo 3, lett. b), Convenzione di Bonn (credito d'imposta)
Prevede il credito d'imposta in favore dei residenti in Germania; la Corte ha ritenuto che il mero meccanismo di credito convenzionale può essere insufficiente a evitare una violazione del divieto di discriminazione se non compensa integralmente l'effetto di trattamento meno favorevole
art. 63, n. 1, T.F.U.E. (ex art. 56 Trattato CEE)
Principio di libera circolazione dei capitali: la Corte lo applica per censurare il trattamento fiscale nazionale che discrimina le società di altri Stati membri; se sussiste discriminazione non eliminata da strumenti convenzionali, lo Stato della fonte deve applicare il medesimo trattamento riservato ai residenti
art. 89, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti
Norma che regola il trattamento fiscale dei trading book dividends a partire dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2007; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile agli anni 2004-2007 e quindi non idonea a giustificare il diverso trattamento preteso dall'Amministrazione
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione non può essere usato per criticare la valutazione di merito sulle risultanze istruttorie salvo errori di attribuzione dell'onere probatorio, quindi il giudizio di fatto dei giudici di merito è insindacabile in cassazione salvo profili legali
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; richiamato nei giudizi sulla corretta qualificazione dei mezzi di impugnazione e sull'omesso esame di questioni rilevanti
art. 360, primo comma, nn. 3-4-5 c.p.c.
Previsioni sui motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, violazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha esaminato i mezzi di cassazione alla luce della loro corretta qualificazione e ammissibilità
Massime di principio
- Quando una società residente in un altro Stato membro subisce una ritenuta più gravosa rispetto a quella applicata alle società residenti, può sussistere una violazione del divieto di discriminazione previsto dall'art. 63 T.F.U.E.; la valutazione deve considerare se gli strumenti convenzionali o domestici eliminano integralmente l'effetto discriminatorio
- Il mero ricorso al meccanismo del credito d'imposta previsto da una convenzione bilaterale non esclude automaticamente la violazione comunitaria se il credito non compensa pienamente la minore favorevolezza del trattamento: lo Stato della fonte deve rimuovere l'effetto discriminatorio (es. applicare la ritenuta ridotta prevista per i residenti)
- Ai fini del rimborso delle ritenute basato su una censura di discriminazione comunitaria, è sufficiente che la società estera dimostri di essere assoggettabile a imposta sul reddito nel proprio Stato membro di residenza; non è necessario provare che nelle pratiche nazionali sia stato effettivamente imposto un tributo sui dividendi
- In sede di cassazione non è sindacabile come vizio di diritto il semplice apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, salvo che vi sia erronea attribuzione dell'onere della prova o palese violazione di norme processuali; i profili di fatto restano prerogativa dei giudici di merito
- La disciplina nazionale introdotta con efficacia dal 2008 (art. 89 comma 2-bis T.U.I.R.) non può essere invocata per giustificare comportamenti conformi al 2008 quando il periodo d'imposta controverso è anteriore (qui 2004-2007)
- Proceduralmente, la notificazione di più ricorsi per cassazione non preclude la proposizione del secondo ricorso contenente nuovi motivi purché il primo non sia stato dichiarato improcedibile e si osservino i termini; inoltre i motivi di cassazione vanno qualificati correttamente (art. 360 nn. 3-4-5) per valutarne l'ammissibilità
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