Cassazione Penale, Sentenza n. 21878/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La difesa ha proposto più motivi: (1) illegittima utilizzazione di una conversazione captata nell'ambito del decreto autorizzativo n. 1660/2020 relativo a videosorveglianza (microspia posizionata in una fioriera ritenuta inidonea dall'Ufficio), e contestazione dell'assenza di provvedimento di cessazione; eccezione di incompatibilità di una giudice del riesame (dott.ssa Tesoriere) per pregresse autorizzazioni; (2) carenza e vizio di motivazione sul punto della sussistenza di gravi indizi per la partecipazione mafiosa, con richiesta di valutare diversamente intercettazioni, osservazioni e dichiarazioni spontanee e richiamo all'esclusione, da parte del GIP, di alcuni reati-fine; si contestano l'attribuzione al ricorrente del ruolo di gestore della "cassa" del sodalizio e altri indici ritenuti equivoci; (3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) non avendo considerato lo stato di incensuratezza, le dichiarazioni spontanee e l'età (63 anni).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha rilevato un difetto motivazionale del Tribunale del Riesame, con analisi frammentaria e carente nel collegare logicamente gli indizi a carico del ricorrente relativamente alla partecipazione mafiosa; per questo ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo per nuovo esame ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p. Il primo motivo (incompatibilità del giudice e inutilizzabilità della conversazione) è stato invece dichiarato inammissibile o manifestamente infondato (la segnalazione di difficoltà di esecuzione da parte della polizia giudiziaria non annulla automaticamente la validità di intercettazioni avvenute durante il periodo autorizzato, né l'omessa ricusazione rende la questione proponibile in gravame). Il terzo motivo sulle esigenze cautelari è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
Norme richiamate
La Corte ricorda che la prova di reati-fine non è necessaria per configurare la partecipazione associativa, ma la valutazione degli indizi deve essere organica, unitaria e logicamente collegata per fondare la gravità indiziaria necessaria alle misure cautelari.
La violazione delle norme sull'ufficio svolto dal magistrato (art. 34) non costituisce motivo di nullità impugnabile in gravame, bensì terreno per istanza di ricusazione; la mancata ricusazione tempestiva rende la questione inammissibile.
art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Indica la procedura di ricusazione del giudice; la Corte sottolinea che l'eventuale incompatibilità andava dedotta tempestivamente con ricusazione e non è proponibile ora come motivo di nullità.
art. 178, lett. a) cod. proc. pen.
Riferimento alla nullità per incapacità del giudice: la Corte distingue tra condizioni di capacità del giudice e altre violazioni che non producono automaticamente nullità generale.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata e rinviare per nuovo esame al giudice competente; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame conformemente alle indicazioni fornite.
Massime di principio
- Se si rileva l'incompatibilità di un giudice (art. 34 c.p.p.), la via corretta è la ricusazione tempestiva; omettere la ricusazione rende la questione inammissibile in sede di gravame.
- Una comunicazione della polizia giudiziaria che segnali difficoltà tecniche nell'esecuzione di intercettazioni non invalida automaticamente le registrazioni ottenute durante il periodo di validità del decreto autorizzativo; l'autorità giudiziaria o il pubblico ministero devono adottare un provvedimento formale di cessazione per che il materiale venga considerato inutilizzabile.
- In materia di 416-bis, la prova dei reati-fine non è obbligatoria per ritenere la partecipazione associativa, ma il giudice cautelare deve motivare in modo organico e unitario il passaggio dagli elementi indiziari alla conclusione sulla gravità degli indizi; elenchi di fatti privi di nessi logico-argomentativi sono insufficienti.
- La valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare non può essere atomistica: occorre combinare e confrontare gli elementi, specie quando vi sono esclusioni o valutazioni diverse del GIP su reati-fine collegati.
- Se il giudice del riesame dà motivazioni sintetiche o contraddittorie rispetto agli elementi acquisiti, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, determinando che il giudice a quo approfondisca il nesso logico-fattuale tra indizi e contestazione.
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