Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/07/2023 n. 31024 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Omessa presentazione dichiarazione redditi - Patteggiamento e pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale del debito tributario disposta dal G.U.P., contestando la carenza di motivazione e il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento (accordo delle parti) e la sentenza, nonché l'illegittima integrazione d'ufficio dell'accordo da parte del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento. La Corte ha affermato che il G.U.P. non poteva aggiungere di propria iniziativa la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario quando tale condizione non risultava pattuita dalle parti, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sent. n. 23400/2022) che impone che, nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti debba comprendere anche eventuali obblighi ulteriori connessi alla sospensione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento non è di per sé presupposto necessario per la legittimità del patteggiamento, salvo che ricorrano le condizioni previste dalla norma che determinano la non punibilità (ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine e prima della formale conoscenza di attività di accertamento). Gli atti sono trasmessi al Tribunale di Massa, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 5

    Articolo relativo al delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; usato come reato contestato. La Corte conferma che il pagamento dei debiti tributari non è di per sé condizione necessaria per ottenere il patteggiamento, salvo che ricorrano i presupposti di non punibilità.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 10

    Articolo relativo ad altri delitti tributari citato tra i capi contestati; la giurisprudenza considera analoga la disciplina sul rapporto tra estinzione del debito e patteggiamento.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 13 e art. 13-bis

    Comma 2 dell'art. 13: i reati di cui agli art. 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

    La Corte distingue tra il pagamento dei debiti tributari e la causa di non punibilità prevista: solo se ricorrono le specifiche condizioni (ravvedimento o presentazione entro termini e prima della formale conoscenza di attività ispettive) si realizza una causa di non punibilità che esclude la punibilità e quindi impedirebbe il patteggiamento.

  • Codice Penale, art. 165

    art. 165 c.p. (obblighi connessi alla sospensione condizionale della pena)

    L'art. 165 c.p. elenca obblighi alternativi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena; la Corte evidenzia che, se la legge richiede un obbligo in presenza di precedenti concessioni, tale obbligo deve essere oggetto dell'accordo tra le parti nel rito del patteggiamento.

  • Codice di Procedura Penale, art. 444

    Procedimento speciale di applicazione della pena su accordo delle parti (patteggiamento). La Corte sottolinea che nel rito di cui all'art. 444 c.p.p. l'accordo delle parti deve comprendere anche gli obblighi ulteriori connessi alla sospensione condizionale, se rilevanti.

  • Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 23400/2022

    Principio richiamato: nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. ogni obbligo ulteriore connesso alla sospensione condizionale che il giudice voglia imporre deve essere previamente oggetto di pattuizione; il giudice non può integrare d'ufficio l'accordo delle parti.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento non è di per sé condizione necessaria per la legittimità del patteggiamento; solo il verificarsi delle specifiche condizioni normative (ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine e prima della formale conoscenza di attività ispettive) determina una causa di non punibilità che esclude la possibilità del patteggiamento.
  • Nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'accordo delle parti deve comprendere anche gli eventuali obblighi ulteriori connessi alla concessione della sospensione condizionale della pena; il giudice non può imporre condizioni nuove o integrative rispetto a quelle pattuite.
  • Se la legge prescrive, per effetti pregressi (es. precedente concessione della sospensione), l'assoggettamento a determinati obblighi per poter beneficiare nuovamente della sospensione, tali obblighi devono essere pattuiti tra le parti; altrimenti il giudice dovrebbe rigettare la richiesta di applicazione della pena concordata o non concedere la sospensione.
  • Prima di omologare un patteggiamento, il giudice deve verificare se sussistano cause di non punibilità (ad esempio per estinzione del debito tributario nelle forme previste) poiché la presenza di una causa di non punibilità rende il reato non compatibile con il patteggiamento.
  • Difesa e parti devono prevedere espressamente condizioni alternative e obblighi previsti dall'art. 165 c.p. nell'accordo di patteggiamento quando la situazione processuale e anteriore (es. precedenti benefici) lo richiede, per evitare l'illegittima integrazione d'ufficio da parte del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.