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Sentenza

Sentenza del 18/07/2023 n. 585 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IRES - Doppie imposizioni - Convenzione Italia - Francia - Ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d'imposta), occorre accertare che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nell'ambito dei redditi imponibili in quello Stato - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Fondo aveva subito, negli anni 2007-2010, una ritenuta del 15% sui dividendi percepiti da società italiane, applicata in base all'art. 10, comma 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA; il Fondo ha chiesto il rimborso sostenendo che tale trattamento era discriminatorio e violava l'art. 63 TFUE, perché i fondi residenti in Italia (fondi comuni mobiliari aperti) erano assoggettati, ratione temporis, a un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione. Dopo il diniego/il silenzio dell'Ufficio e i rigetti in primo e secondo grado, la Corte di cassazione ha accolto parte del ricorso del Fondo e ha disposto il rinvio a questa Corte affinché si uniformasse al principio di diritto indicato dalla Cassazione.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello del Fondo conformandosi al principio dettato dalla Corte di cassazione: l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA, che pone un limite massimo di ritenuta del 15%, va interpretato in modo conforme al diritto comunitario (art. 31 Convenzione di Vienna e principi UE) evitando la violazione dell'art. 63 TFUE. Ne consegue che i fondi d'investimento mobiliare statunitensi comparabili ai fondi residenti hanno diritto ad essere assoggettati, nei fatti esaminati, all'aliquota del 12,5% e pertanto l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al Fondo l'importo di 108.856,25 euro, oltre interessi dalla data del versamento fino al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America (art. 10, par. 2, lett. b)

    La norma è stata intesa come un limite massimo alla ritenuta (non un vincolo che impedisca l'applicazione di aliquote inferiori): va interpretata conformemente al diritto comunitario per evitare violazioni dell'art. 63 TFUE, potendo quindi essere applicata un'aliquota inferiore giustificata dall'esigenza di non discriminare.

  • Art. 63 TFUE

    Principio di libera circolazione dei capitali: una differenza di trattamento fiscale tra soggetti comparabili (fondi esteri vs fondi residenti) può integrare una violazione salvo giustificazioni oggettive e proporzionate che in questo caso non sono state fornite.

  • Legge 23 marzo 1983, n. 77 (art. 9, comma 2)

    Ha disciplinato, ratione temporis, il regime fiscale dei fondi comuni mobiliari aperti residenti (imposta sostitutiva 12,5% sul risultato della gestione), usato come parametro di comparazione per accertare la discriminazione.

  • Art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (principio di buona fede e interpretazione)

    Impiego del canone interpretativo della buona fede per leggere la norma convenzionale in modo compatibile con il diritto UE, senza stravolgerne il senso ma adeguandola per evitare conflitti con il diritto comunitario.

  • D.lgs. 24 dicembre 1998, n. 58 (TUF)

    Richiamato per definire la natura e la struttura degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e per valutare la comparabilità fra fondi residenti e non residenti.

  • D.lgs. n. 461 del 1997

    Normativa richiamata nella disamina delle imposte sui redditi e dei meccanismi di tassazione applicabili, citata dalla Corte di cassazione nel quadro delle disposizioni valutate.

  • Direttiva madre-figlia 90/435/CEE e giurisprudenza C-389/18 (richiamate a titolo interpretativo nel testo introduttivo)

    Principio di coordinamento tra esenzione e credito d'imposta: l'applicazione di un regime comunitario (esenzione) non esclude automaticamente l'operatività di meccanismi convenzionali di credito se il reddito sia comunque soggetto a imposizione nello Stato di residenza del percettore.

Massime di principio

  • Un limite massimo previsto da un trattato (es. 'non può eccedere il 15%') non impedisce allo Stato di applicare una ritenuta inferiore se ciò è necessario per conformarsi al diritto UE e evitare discriminazioni vietate dall'art. 63 TFUE.
  • Il diritto dell'Unione prevale e impone al giudice nazionale di interpretare le norme convenzionali e interne in modo compatibile con i principi comunitari (uso del canone di buona fede e dell'interpretazione adeguatrice ai sensi della Convenzione di Vienna).
  • Se due soggetti sono comparabili oggettivamente (stessa natura economica del reddito, strutture analoghe), la diversa imposizione può integrare discriminazione: l'amministrazione fiscale deve fornire giustificazioni oggettive e proporzionate per trattamenti diversi.
  • La prova dell'assenza di discriminazione non incombe automaticamente sul contribuente; il giudice valuta la comparabilità e può ritenere l'onere della prova a carico dell'amministrazione quando questa sostiene la non comparabilità.
  • In caso di silenzio o diniego dell'ufficio su istanze di rimborso, il contribuente può agire giudizialmente e ottenere il rimborso con interessi qualora il giudice accerti l'illegittimità della ritenuta.
  • Nelle operazioni cross-border occorre coordinare i diversi meccanismi (trattati, diritto UE, regimi interni e direttive comunitarie): in particolare, per il credito d'imposta o l'esenzione, va verificato se il reddito sia effettivamente assoggettato a imposizione nello Stato di residenza del percettore.
  • Per valutare la comparabilità tra fondi residenti e non residenti considerare elementi quali: struttura giuridica/economica, regime di tassazione sul risultato della gestione, possibilità di dedurre perdite, diritti dei partecipanti (redimibilità delle quote), e modalità di funzionamento.

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