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Sentenza

Sentenza del 18/07/2023 n. 241 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Tassa rifiuti - Superfici adibite a piazzola - Spazi pertinenziali - Esclusione - Non sussiste - Recupero a tassazione - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione del calcolo della tassa sui rifiuti: il Comune ha tassato l'intera superficie delle piazzole del campeggio ritenendole idonee alla produzione di rifiuti; il contribuente ha chiesto lo scorporo di una porzione "pertinenziale" (destinata a parcheggio dei veicoli) da escludere dalla base imponibile

La decisione

la Corte d'appello ha respinto l'appello del contribuente. Ha ritenuto corretta la modalità di calcolo del Comune (uso dei mappali/documentazione comunale e valorizzazione per intero delle piazzole), dichiarando infondate sia le eccezioni procedurali (difetto di motivazione dell'atto impugnato) sia le censure di merito. La Corte ha enunciato il principio secondo cui ai fini della tassa sui rifiuti si considerano imponibili le superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti e che non rilevano situazioni specifiche che escludono materialmente la produzione di rifiuti; non è ammesso uno scorporo "pertinenziale" di fatto all'interno della piazzola. Spese di soccombenza liquidate e condanna alle spese.

Norme richiamate

  • normativa generale sulla tassa sui rifiuti (TARI/TARIFAZIONE RIFIUTI)

    la Corte applica il principio che la base imponibile comprende le superfici 'astrattamente idonee' alla produzione di rifiuti; la circostanza che una porzione non produca materialmente rifiuti in specifici periodi non esclude la tassazione

  • regolamenti comunali (rilevanza)

    la presenza o assenza di disposizioni regolamentari specifiche sui campeggi può influire sulla determinazione degli indicatori/forfet, ma in assenza di norme specifiche il Comune può valorizzare le superfici secondo i mappali e il criterio dell'idoneità funzionale

Massime di principio

  • Ai fini della tassa sui rifiuti va considerata imponibile la superficie che sia astrattamente idonea a generare rifiuti; non conta la produzione effettiva o saltuaria.
  • Non è ammesso, salvo specifica previsione normativa o regolamentare, scorporare per fini fiscali porzioni 'pertinenziali' di una stessa unità di piazzola quando questa è messa a disposizione unitariamente.
  • Il contribuente che contesta la base imponibile dovrebbe provare l'esistenza di una norma o di un titolo che delimiti giuridicamente l'area da escludere (es. atto catastale, titolo urbanistico o regolamento comunale che definisca diversamente la porzione).
  • Le amministrazioni comunali possono fare ricorso alla documentazione catastale e a criteri forfettari/regolamentari per la determinazione delle superfici imponibili; l'assenza di regolamentazione specifica sul punto favorisce la valorizzazione 'per intero' delle superfici idonee.
  • Le censure di mera prova della non produzione materiale di rifiuti o di uso saltuario difficilmente ottengono rilievo se manca una previsione normativa che escluda la tassazione per tali situazioni.

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