Sentenza del 18/07/2023 n. 191 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo una voluntary disclosure, l'Ufficio ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite dal contribuente in ordine alla tracciabilità di Euro 297.000 depositati in conto svizzero il 22/10/2013 e ha qualificato quelle somme come redditi diversi ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.l. n.78/2009, emettendo avviso di accertamento IRPEF per il 2013 e contestazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW. Il contribuente aveva documentato di aver ricevuto nel 2008 una integrazione di prezzo dalla cessione di partecipazioni (circa Euro 300.000) e aveva prodotto documenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente la documentazione presentata; l'Agenzia ha fatto appello sostenendo che il contribuente non ha dimostrato la concreta riconducibilità e la tracciabilità delle somme, anche alla luce dell'ampio iato temporale tra la percezione nel 2008 e il deposito in Svizzera nel 2013.
La decisione
La Corte regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto che il contribuente non abbia assolto l'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza (che esige una correlazione oggettiva, non soltanto una compatibilità cronologica/quantitativa) e che il lungo intervallo temporale e la mancanza di elementi concreti sul trasferimento delle somme rendano applicabile la presunzione di cui all'art.12, comma 2, d.l. n.78/2009, qualificando le somme come redditi sottratti a tassazione. Di conseguenza sono stati dichiarati legittimi l'avviso di accertamento IRPEF e l'atto di contestazione sanzioni; le spese processuali sono compensate tra le parti in entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 5-quater e ss. d.l. n.167/1990 (voluntary disclosure)
Impone al soggetto che chiede la collaborazione volontaria di indicare tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero e di fornire documenti e informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli; l'insufficiente collaborazione informativa può privare del beneficio della procedura.
art. 12, comma 2, d.l. n.78/2009
"...le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato... si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso le sanzioni previste dall'art.1 del D.Lgs. n.471/1997 sono raddoppiate."
Introduce una presunzione fiscale che si attiva quando manca adeguata prova dell'origine lecita e tracciabile delle attività estere, comportando anche il raddoppio delle sanzioni se la presunzione non è superata.
art. 67 DPR n.917/1986 (TUIR) - redditi diversi
Categoria fiscale nella quale possono essere inquadrati redditi non altrimenti classificati; nel caso valutato l'Amministrazione ha qualificato le somme come redditi diversi quando il contribuente non ha provato l'origine.
art. 4 d.l. n.167/1990, commi 1-3
Stabilisce gli obblighi di dichiarazione relativi alle attività detenute all'estero (quadro RW e correlati obblighi dichiarativi); la loro violazione rileva ai fini dell'applicazione della presunzione di cui all'art.12 d.l.78/2009.
D.Lgs. n.471/1997 (art.1 e comma 3)
Regola le sanzioni amministrative per violazioni fiscali; art.1 individua le sanzioni e il comma richiamato disciplina la base di calcolo cui si applica il raddoppio previsto dall'art.12 del d.l.78/2009.
Cass. sent. sez. trib. 9.2./20.3.2023 n.8000 e Cass. n.34577/2019
Giurisprudenza richiamata dalla Corte che precisa l'onere probatorio del contribuente: per ottenere l'effetto inibente dell'accertamento connesso alla voluntary disclosure occorre dimostrare una concreta correlazione oggettiva (almeno compatibilità cronologica, quantitativa e di derivazione) fra i redditi accertati e le somme o beni emersi.
art. 14, comma 1, lett. a) d.l. n.350/2001
Richiamato in dottrina e giurisprudenza come riferimento all'effetto preclusivo del generale potere di accertamento in presenza di determinati requisiti; la sua efficacia è condizionata all'adempimento dell'onere probatorio da parte del contribuente.
Massime di principio
- Chi sceglie la collaborazione volontaria deve fornire documentazione concreta e circostanziata non solo sulla fonte originaria delle somme, ma anche sui passaggi che ne spiegano la raccolta, il trasferimento e l'eventuale impiego, specialmente se sono stati utilizzati contanti.
- Un lungo intervallo temporale tra la percezione di una somma e il suo deposito all'estero aumenta l'onere probatorio del contribuente: occorrono elementi che spieghino l'iter della provvista; la mera compatibilità cronologica e quantitativa può non essere sufficiente.
- In assenza di prova idonea della tracciabilità e riconducibilità, opera la presunzione di cui all'art.12, comma 2, d.l.78/2009 e le sanzioni possono essere raddoppiate; pertanto è strategico fornire documenti probanti (contratti, quietanze, ricevute, attestazioni notarili, movimenti bancari intermedi, dichiarazioni di terzi) e ricostruzioni plausibili dei trasferimenti.
- Se si è in possesso solo di contanti ricevuti in passato, è opportuno acquisire e conservare ogni elemento probatorio possibile (atto di vendita con indicazione modalità pagamento, dichiarazioni di acquirenti, testimonianze, ricevute fiscali) per superare la presunzione.
- In giudizio l'onere della prova grava in modo stringente sul contribuente che invoca l'effetto protettivo della voluntary disclosure; le decisioni giudiziarie recenti richiedono una correlazione oggettiva e non meramente formale tra redditi accertati e somme emerse.
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