Sentenza del 18/07/2023 n. 20737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero IVA per il 2008 pari a Euro 195.286,72, derivante dal disconoscimento della compensazione fondata su un credito IVA portato dal 2007 e riconducibile a un credito artatamente creato nel 2002 (acquisti fittizi e trasferimento di crediti ad altre società del gruppo Ragosta). L'atto impugnato includeva anche la revoca della definizione automatica ex L. n. 289/2002 art. 9. In sede di cassazione la società ha contestato: a) la valutazione probatoria e l'utilizzo di elementi indiziari per ritenere l'interposizione fittizia; b) la presunta motivazione apparente della CTR; c) la pretesa illegittimità del recupero per presunta cristallizzazione del credito 2002 e duplicazione degli accertamenti; d) la duplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Dagar Srl. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato, nel loro insieme, gli elementi indiziari che indicavano l'artificiosa creazione del credito 2002 e l'interposizione fittizia nelle operazioni infragruppo. Ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non apparentemente inidonea. Ha stabilito che l'Amministrazione può contestare la sussistenza di un credito IVA anche oltre i termini ordinari di decadenza e che non esiste una "cristallizzazione" del credito che impedisca il recupero delle compensazioni operate negli anni successivi con un credito inesistente. Ha inoltre dichiarato inammissibile o tardiva la doglianza sulla duplicazione delle sanzioni e sul profilo procedurale addotto tardivamente. Il ricorso è quindi rigettato; la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Codice Civile
richiamati in relazione al tema della prova e dell'onere della prova; la Corte ritiene che la critica della ricorrente alla valutazione degli elementi indiziari costituisca una diversa ricostruzione dei fatti non sindacabile in cassazione se motivazione di merito è congrua
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n.4; art. 132
art. 360 cit. limitato nel sindacato sulla valutazione delle prove e delle presunzioni; art. 132 invocato in relazione alla motivazione, la Corte conferma che la motivazione è adeguata al minimo costituzionale
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 36; art. 61; art. 32
norme processuali richiamate in relazione ai termini e alla procedura d'appello; la Corte osserva l'inammissibilità di censure sollevate tardivamente
D.P.R. n. 633 del 1972
art. 21; art. 54; art. 57
disciplinano l'IVA e i rimborsi: la Corte afferma che l'Amministrazione può contestare la sussistenza di un credito IVA anche oltre i termini di decadenza e che il credito non si presume esistente per il solo fatto di essere dichiarato, non essendo possibile una 'cristallizzazione' che impedisca il recupero delle compensazioni effettuate con un credito inesistente
L. n. 289 del 2002
riferita alla definizione automatica (condono) che, nella specie, era stata revocata dall'Amministrazione; la Corte osserva che il condono praticato riguardava imposte sul reddito e non incideva sull'IVA contestata
D.Lgs. n. 471 del 1997
art. 13; art. 6, comma 6; art. 5, comma 4
disciplina sanzionatoria: la Corte esamina l'affermazione di duplicazione delle sanzioni e la considera tardiva o infondata perché le sanzioni del recupero si riferivano a compensazioni operate con un credito inesistente e non duplicavano provvedimenti diversi
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
richiamato in ordine al contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente
Costituzione
citata dalla ricorrente tra le censure; la Corte non accoglie l'eccezione relativa ad una presunta violazione costituzionale collegata alla motivazione
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di un credito IVA anche dopo il decorso dei termini ordinari di decadenza: l'assenza di intervento non equivale a riconoscimento automatico del credito.
- Un credito IVA dichiarato non è 'cristallizzato' per il solo fatto di essere esposto in dichiarazione; la verifica positiva della corrispondenza alla realtà dei fatti generatori del credito rimane necessaria.
- La valutazione degli elementi indiziari sul presupposto di interposizione fittizia o di operazioni soggettivamente inesistenti è rimessa ai giudici di merito; in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
- Le procedure di condono o definizione automatica che riguardano imposte diverse dall'IVA non impediscono il recupero dell'IVA se emergono elementi che dimostrano l'inesistenza del credito IVA.
- Le censure processuali sollevate tardivamente in udienza di discussione o oltre i termini previsti sono inammissibili; è essenziale rispettare i termini procedurali per la deduzione di questioni rilevanti come la duplicazione delle sanzioni.
- Per sostenere una duplicazione di pretesa o sanzione è necessario dimostrare che gli atti contestati abbiano lo stesso oggetto giuridico e lo stesso fondamento fattuale; se invece un atto recupera compensazioni effettuate in anni successivi con un credito inesistente non si configura duplicazione.
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