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Sentenza

Sentenza del 18/07/2023 n. 20737 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero IVA per il 2008 pari a Euro 195.286,72, derivante dal disconoscimento della compensazione fondata su un credito IVA portato dal 2007 e riconducibile a un credito artatamente creato nel 2002 (acquisti fittizi e trasferimento di crediti ad altre società del gruppo Ragosta). L'atto impugnato includeva anche la revoca della definizione automatica ex L. n. 289/2002 art. 9. In sede di cassazione la società ha contestato: a) la valutazione probatoria e l'utilizzo di elementi indiziari per ritenere l'interposizione fittizia; b) la presunta motivazione apparente della CTR; c) la pretesa illegittimità del recupero per presunta cristallizzazione del credito 2002 e duplicazione degli accertamenti; d) la duplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Dagar Srl. Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato, nel loro insieme, gli elementi indiziari che indicavano l'artificiosa creazione del credito 2002 e l'interposizione fittizia nelle operazioni infragruppo. Ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non apparentemente inidonea. Ha stabilito che l'Amministrazione può contestare la sussistenza di un credito IVA anche oltre i termini ordinari di decadenza e che non esiste una "cristallizzazione" del credito che impedisca il recupero delle compensazioni operate negli anni successivi con un credito inesistente. Ha inoltre dichiarato inammissibile o tardiva la doglianza sulla duplicazione delle sanzioni e sul profilo procedurale addotto tardivamente. Il ricorso è quindi rigettato; la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Codice Civile

    richiamati in relazione al tema della prova e dell'onere della prova; la Corte ritiene che la critica della ricorrente alla valutazione degli elementi indiziari costituisca una diversa ricostruzione dei fatti non sindacabile in cassazione se motivazione di merito è congrua

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n.4; art. 132

    art. 360 cit. limitato nel sindacato sulla valutazione delle prove e delle presunzioni; art. 132 invocato in relazione alla motivazione, la Corte conferma che la motivazione è adeguata al minimo costituzionale

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 36; art. 61; art. 32

    norme processuali richiamate in relazione ai termini e alla procedura d'appello; la Corte osserva l'inammissibilità di censure sollevate tardivamente

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    art. 21; art. 54; art. 57

    disciplinano l'IVA e i rimborsi: la Corte afferma che l'Amministrazione può contestare la sussistenza di un credito IVA anche oltre i termini di decadenza e che il credito non si presume esistente per il solo fatto di essere dichiarato, non essendo possibile una 'cristallizzazione' che impedisca il recupero delle compensazioni effettuate con un credito inesistente

  • L. n. 289 del 2002

    riferita alla definizione automatica (condono) che, nella specie, era stata revocata dall'Amministrazione; la Corte osserva che il condono praticato riguardava imposte sul reddito e non incideva sull'IVA contestata

  • D.Lgs. n. 471 del 1997

    art. 13; art. 6, comma 6; art. 5, comma 4

    disciplina sanzionatoria: la Corte esamina l'affermazione di duplicazione delle sanzioni e la considera tardiva o infondata perché le sanzioni del recupero si riferivano a compensazioni operate con un credito inesistente e non duplicavano provvedimenti diversi

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)

    richiamato in ordine al contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente

  • Costituzione

    citata dalla ricorrente tra le censure; la Corte non accoglie l'eccezione relativa ad una presunta violazione costituzionale collegata alla motivazione

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di un credito IVA anche dopo il decorso dei termini ordinari di decadenza: l'assenza di intervento non equivale a riconoscimento automatico del credito.
  • Un credito IVA dichiarato non è 'cristallizzato' per il solo fatto di essere esposto in dichiarazione; la verifica positiva della corrispondenza alla realtà dei fatti generatori del credito rimane necessaria.
  • La valutazione degli elementi indiziari sul presupposto di interposizione fittizia o di operazioni soggettivamente inesistenti è rimessa ai giudici di merito; in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
  • Le procedure di condono o definizione automatica che riguardano imposte diverse dall'IVA non impediscono il recupero dell'IVA se emergono elementi che dimostrano l'inesistenza del credito IVA.
  • Le censure processuali sollevate tardivamente in udienza di discussione o oltre i termini previsti sono inammissibili; è essenziale rispettare i termini procedurali per la deduzione di questioni rilevanti come la duplicazione delle sanzioni.
  • Per sostenere una duplicazione di pretesa o sanzione è necessario dimostrare che gli atti contestati abbiano lo stesso oggetto giuridico e lo stesso fondamento fattuale; se invece un atto recupera compensazioni effettuate in anni successivi con un credito inesistente non si configura duplicazione.

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