Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23277/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per tentata estorsione decisa dalla Corte d'appello di Napoli. Palumbo deduceva: (i) vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.); (ii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la collaborazione (art. 62-bis c.p.); (iii) molteplici censure sull'istruttoria e sulla valutazione delle prove (richiesta di rinnovo, acquisizione di denunce e valutazione di dichiarazioni e intercettazioni) invocate ex art. 603 c.p.p.; (iv) possibile riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Miraglia deduceva: (i) mancata considerazione di doglianze già proposte e non riconoscimento della desistenza volontaria; (ii) mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche/attenuanti generiche. Entrambi lamentavano vizi di motivazione e violazioni di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che molte delle censure fossero tardive o consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, attività non consentita al giudice di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto: per le doglianze sulla quantificazione dell'aumento per continuazione e sulle attenuanti che i profili non erano stati tempestivamente dedotti in appello; per le questioni probatorie che la motivazione della Corte d'appello era chiara, persuasiva e fondata su riscontri esterni (telecamere, dichiarazioni di terzi, registrazioni) e dunque la richiesta di rinnovazione era superflua; la qualificazione giuridica delle condotte come estorsione è stata confermata in base alla valutazione del dolo. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile "Alilacco S.o.s. Impresa" liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Usato in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione: la Corte ha ritenuto che la contestazione sull'entità dell'aumento non fosse stata tempestivamente sollevata in appello e pertanto non consentita in cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti per collaborazione. La Corte ha ritenuto che la mancata richiesta specifica nelle sedi precedenti renda inammissibile la doglianza in cassazione; il giudice d'appello non è obbligato a riconoscere d'ufficio attenuanti non richieste e non documentate nelle forme necessarie.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze sull'istruttoria e sulle acquisizioni probatorie. La Corte ha spiegato che la richiesta di rinnovazione del dibattimento e la rivalutazione complessiva delle prove appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione di merito è persuasiva e fondata su riscontri esterni.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente con riferimento alla soglia di ammissibilità dei motivi in cassazione: molte censure sono state ritenute tardive perché non dedotte tempestivamente in appello, così violando i presupposti di ammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato alla conseguenza dell'inammissibilità: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammessi motivi che sollevino questioni nuove non dedotte tempestivamente in sede di appello; le questioni devono essere tempestivamente specificate per essere esaminabili.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione globale delle prove; la rinnovazione dell'istruttoria o la mera richiesta di revisione della credibilità delle dichiarazioni è inammissibile se la corte d'appello ha motivato in modo persuasivo e fondato la sua decisione.
  • La mancata richiesta espressa di riconoscimento di circostanze attenuanti (generiche o atipiche) nelle sedi anteriori (appello o discussione) rende inammissibile la censura in Cassazione: il giudice di appello non è tenuto a valutare d'ufficio attenuanti non dedotte.
  • La desistenza volontaria nei reati a forma libera richiede requisiti specifici: una volta posti in essere atti idonei a realizzare il meccanismo causale dell'evento, la desistenza non è configurabile; può invece valutarsi il recesso attivo come fattore di diminuzione della pena se esistono condotte efficaci a impedire l'evento.
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento psicologico (dolo): la ricostruzione probatoria del rapporto tra le parti e dei riscontri esterni è decisiva per la corretta qualificazione giuridica.
  • Se un motivo di impugnazione impugna principalmente la valutazione della prova senza segnalare vizi formali o di motivazione specifici, la Corte di Cassazione tende a dichiarare il motivo inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.