Cassazione Civile, Ordinanza n. 34130/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta da un soggetto esecutato contro i creditori che avevano promosso esecuzione forzata sulla base di una precedente sentenza di primo grado e, soprattutto, della sentenza d'appello passata in giudicato che costituiva il titolo esecutivo. L'opponente sosteneva che il credito azionato fosse stato quantificato in modo errato e che, correttamente interpretato il giudicato, l'importo dovuto fosse inferiore, in particolare pari a Euro 250.030,57 alla data indicata. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello, in riforma, riconobbe invece il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata per importi sensibilmente maggiori, comprensivi di sorte, rivalutazione, interessi e spese processuali e di precetto. Con il ricorso per cassazione, l'esecutato deduceva in due motivi la violazione degli artt. 615 e seguenti c.p.c., dell'art. 12 preleggi, dell'art. 2909 c.c. e, nel secondo motivo, anche dell'art. 336 c.p.c., censurando l'interpretazione del giudicato contenuto nella sentenza d'appello posta a base dell'esecuzione. La Corte ha però rilevato che le censure, pur formalmente riferite a norme sostanziali e processuali, erano costruite in modo non autosufficiente: il ricorso non esponeva in maniera completa il fatto processuale, non indicava specificamente gli atti e i documenti rilevanti, e soprattutto non trascriveva né riassumeva adeguatamente il contenuto della sentenza costituente titolo esecutivo, impedendo così alla Corte di scrutinare la dedotta erronea interpretazione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una doglianza sulla violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'interpretazione di un titolo giudiziale passato in giudicato, il ricorso dovesse contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione del precetto sostanziale violato e della parte della decisione passata in giudicato oggetto di censura, oltre all'eventuale elemento extratestuale rilevante. Nel caso concreto mancava una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali, mancava la puntuale indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui i motivi si fondavano, e non risultava adeguatamente riportato il contenuto della sentenza d'appello costituente titolo esecutivo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti di specificità e autosufficienza nella censura sull'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale.
È invocato dal ricorrente insieme alle norme sul giudicato per sostenere una diversa interpretazione del titolo, ma senza un'esposizione sufficientemente specifica del contenuto del giudicato.
La Corte ribadisce che, quando si denuncia l'erronea interpretazione di un giudicato posto a fondamento dell'esecuzione, il ricorso deve indicare in modo puntuale il precetto sostanziale violato e il contenuto della decisione passata in giudicato.
È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non entra nel merito per carenza di autosufficienza del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Impone una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali; la sua violazione comporta inammissibilità quando il ricorso non consente di comprendere compiutamente la vicenda processuale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiede l'indicazione del precetto sostanziale violato; nel caso di contestazione dell'interpretazione del giudicato il ricorso deve specificarlo in modo preciso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda e del loro contenuto rilevante; la mancata trascrizione o adeguata esposizione del titolo esecutivo conduce all'inammissibilità.
È richiamato per la definizione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, in conseguenza dell'inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in collegamento al meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione censura l'interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, il ricorrente deve riportare in modo puntuale il contenuto della decisione costituente giudicato e individuare con precisione il precetto sostanziale asseritamente violato.
- L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone una chiara esposizione dei fatti di causa, nonché l'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti su cui ciascun motivo si fonda.
- La mancata trascrizione o adeguata sintesi del titolo giudiziale e l'insufficiente localizzazione degli elementi documentali rilevanti rendono inammissibile la censura sull'interpretazione del giudicato.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. impedisce l'esame nel merito anche quando il motivo sia formalmente rubricato come violazione di legge.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore dei controricorrenti e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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