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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08478/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la condanna già pronunciata dalla Corte di appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, in esito ad annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione su ricorso del Procuratore generale, ha riformato la precedente declaratoria di prescrizione pronunciata dal Tribunale e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di invasione di terreni o edifici. Con il ricorso deduce, da un lato, violazione di legge per la presunta illegittimità della declaratoria di prescrizione emessa dal primo giudice de plano e senza contraddittorio, assumendo di essere stato privato di un primo grado di merito; dall'altro, tenta di contestare la portata della precedente decisione di annullamento con rinvio della Cassazione, sostenendo che non sarebbero prospettabili le nullità verificatesi nel precedente grado. La Corte rileva però che tali censure sono aspecifiche, comunque manifestamente infondate e in parte precluse perché non dedotte nei gradi di merito e incompatibili con i limiti del giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    La fattispecie contestata riguarda il delitto di invasione di terreni o edifici.

  • art. 639-bis c.p.

    La decisione richiama la norma nel titolo di reato contestato, come disposizione collegata alla fattispecie di invasione di terreni o edifici.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere prospettate nullità, anche assolute, eventualmente verificatesi nel precedente grado di merito, perché il giudice del rinvio è vincolato al perimetro fissato dall'annullamento della Cassazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni aspecifiche o manifestamente infondate, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio della decisione impugnata.
  • La mancata impugnazione di una sentenza di proscioglimento per prescrizione può precludere la successiva deduzione, in sede di legittimità, di censure sulla legittimità di quella decisione, quando il profilo non sia stato tempestivamente portato all'attenzione del giudice di merito.
  • Nel giudizio di rinvio, il sindacato è delimitato dal principio di diritto e dal perimetro tracciato dalla sentenza rescindente; non è consentito far valere nullità o vizi del precedente grado che risultino incompatibili con tale delimitazione.
  • Quando la Cassazione annulla con rinvio una declaratoria di prescrizione e dispone il giudizio di merito, il giudice del rinvio può legittimamente riformare il proscioglimento e pronunciare condanna nei limiti del devoluto.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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