Cassazione Penale, Ordinanza n. 03258/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non rispettassero il requisito di specificità perché meramente reiterativi delle doglianze già prospettate in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi riproponevano in modo generico le stesse censure in fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte rileva inoltre che la sentenza di appello aveva motivato in modo congruo sul dolo, escludendo la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., nonché sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di specificità e, perciò, inammissibile.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
L'inammissibilità consegue quando i motivi non realizzano una critica argomentata e non si confrontano con la decisione impugnata.
La Corte di appello aveva escluso la sua applicabilità in ragione della sussistenza del dolo; la Cassazione richiama tale motivazione come congrua.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento impugnato; ne deriva che i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si fonda il dissenso.
- La specificità del motivo richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già disattese dal giudice di merito non soddisfa tale requisito.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo su dolo, trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche, la riproposizione di censure generiche sul punto non consente l'accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
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