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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1413/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 590 c.p., con addebito di colpa fondato sulla violazione dell'art. 672 c.p. (custodia di animale pericoloso). L'imputato, custode di un pastore tedesco, era ritenuto responsabile perché il cane sarebbe uscito dal cancello e avrebbe aggredito il cane e poi la Sig.ra Riganti, cagionandole lesioni. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) illegittima acquisizione di una chiavetta USB/filmato introdotta in udienza, con violazione della correlazione tra imputazione e sentenza (artt. 521 e 518 c.p.p.); (2) violazione delle norme procedurali sull'assunzione della prova audiovisiva e mancata informazione all'imputato della facoltà di chiedere termine a difesa (artt. 507, 519, nonché artt. 216, 220, 234, 239, 242 c.p.p. e art. 191 c.p.p.); (3) travisamento del fatto e contestazione della genuinità, completezza e catena di custodia del filmato (ripresa tramite telefono di monitor, assenza in atti della prova dall'origine, riprese parziali); (4) erronea attribuzione di colpa al ricorrente, posto che la parte offesa avrebbe lasciato il proprio cane senza guinzaglio e questo sarebbe stata la causa esclusiva; (5) insufficiente prova e quantificazione del danno risarcibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il filmato fosse stato legittimamente acquisito e visionato in contraddittorio in aula dopo che la sua esistenza era emersa nel corso dell'esame della parte civile; la visione non ha comportato alterazione della natura della contestazione e la specificazione del giudice di pace (che Rossi non era "in grado di richiamare il cane all'ordine") è stata interpretata come mera circostanziamento di uno dei profili di colpa già contestati (violazione art. 672 c.p.). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze di fatto (rivalutazione del compendio probatorio) e infondate le censure relative alla prova del danno: le lesioni erano documentate tramite certificato medico e la liquidazione equitativa del risarcimento è stata considerata congrua. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. In precedenza il Giudice di Pace aveva condannato Rossi a euro 800 di multa e al risarcimento di euro 700,00 alla parte civile, sentenza poi confermata in appello.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma richiamata come articolo relativo al reato per il quale è stata pronunciata la condanna (lesioni). La Corte non entra nel merito della fattispecie specifica oltre a confermare che le lesioni erano provate.

  • art. 672 cod. pen.

    Norma specifica sulla custodia di animali pericolosi: la colpa contestata all'imputato è stata individuata nella violazione dei presidi di cautela richiesti da questa disposizione; la Corte ha ritenuto che la specificazione fatta dal giudice di merito rientrasse nei profili di colpa originariamente contestati.

  • art. 39-bis Dlgs n. 274/2000

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione per i reati di competenza del giudice di pace: il ricorso per cassazione contro sentenze pronunciate in grado di appello è ammesso solo per le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., lett. a), b) e c); sulla base di tale limite la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) c.p.p.

    Testo richiamato come criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione sui giudizi di competenza del giudice di pace; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non rientrassero negli specifici motivi ammessi.

  • art. 507 c.p.p.

    Regola l'assunzione di prove documentali e audiovisive al termine del dibattimento; il ricorrente lamentava violazione ma la Corte ha ritenuto che l'acquisizione in contraddittorio in aula fosse legittima e non abbia violato il diritto di difesa.

  • art. 519 c.p.p.

    Prevede l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere termine a difesa in caso di modifiche dell'imputazione: la Corte ha chiarito che tale avviso è dovuto solo se il pubblico ministero modifica l'imputazione o formula nuove contestazioni, cosa che non è avvenuta nel caso esaminato.

  • artt. 516 e ss. c.p.p.

    Richiamati in relazione alle garanzie processuali e al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha confermato che, nei reati colposi, il giudice può specificare profili di colpa purché non muti la natura del fatto contestato.

  • art. 191 c.p.p.

    Norma sull'inutilizzabilità della prova raccolta in violazione di un divieto di legge: il ricorrente invocava tale principio per il filmato, ma la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile una violazione tale da inficiare l'utilizzabilità del filmato, acquisito in contraddittorio.

  • art. 495 comma 4 c.p.p.

    Prevede la revocabilità delle ordinanze di ammissione delle prove; la Corte ha osservato che il rigetto iniziale della richiesta di acquisizione del filmato poteva essere revocato successivamente quando emerse che il filmato riprendeva la sequenza oggetto del processo.

  • artt. 216, 220, 234, 239, 242 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla formalità di assunzione delle prove e alla loro conservazione/catena di custodia; la Corte ha ritenuto le censure in punto di acquisizione e genuinità del filmato infondate o attinenti a valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo penale i filmati e le registrazioni sono prove documentali pienamente acquisibili; l'acquisizione tardiva è lecita se avviene nel contraddittorio e con garanzie per la difesa.
  • Nei reati colposi il giudice può specificare o circostanziare profili di colpa già contestati senza che ciò configuri mutamento della fattispecie, purché non emerga un fatto sostanzialmente nuovo rispetto all'imputazione.
  • L'obbligo di informare l'imputato della facoltà di chiedere termine a difesa (art. 519 c.p.p.) scatta solo se il pubblico ministero modifica l'imputazione o formula nuove contestazioni; la mera acquisizione di prova emersa nel dibattimento non impone automaticamente tale avviso.
  • La Corte di Cassazione, nei giudizi derivanti da sentenze di giudice di pace (Dlgs 274/2000, art. 39-bis), ammette il controllo limitato ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.; le denunce di merito sulla valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Per invocare l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p. è necessario dimostrare che la prova sia stata acquisita in violazione di un divieto di legge concreto e rilevante; contestazioni generiche sulla catena di custodia o sulla completezza del file possono non essere sufficienti se la prova è stata visionata in contraddittorio.
  • La liquidazione del danno in sede penale può avvenire in via equitativa se l'azione civile è esercitata nel processo penale e le lesioni sono documentate (es. certificato medico); l'assenza di una CTU o di una documentazione più ampia non esclude automaticamente la valutazione equitativa del danno.

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